Contratti di solidarietà di tipo “B”. Abrogati.

Restauro cornice con bulinoPer espressa previsione dell’articolo 46, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° luglio 2016, viene integralmente abrogata la possibilità di stipulare contratti di solidarietà difensivi di tipo B), per le aziende non rientranti nel campo di applicativo Cigs.

IL FATTO:

Anche la legge di stabilità 2016, all’articolo 1, comma 305, ha ribadito la validità – per la loro intera durata – dei soli contratti collettivi aziendali di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015.

In sostanza, il requisito fondamentale della stipula dei contratti di solidarietà è dunque il perfezionarsi entro il 30 giugno 2016; inoltre, se detti contratti sono stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, essi sono applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti, mentre se stipulati a decorrere da tale data, sono applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva.

Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Il 12 febbraio 2016, è intervenuta una circolare del Ministero del lavoro, la n. 8, attraverso la quale viene ulteriormente chiarito in ordine a detta abrogazione ad al suo periodo intermedio, per cui:

a) Assunzioni a tempo determinato

Il d.lgs. 81/2015 recante la disciplina organica dei contratti di lavoro, stabilisce che “l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa […] presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.

In questo divieto non rientrano le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell’art. 5, comma 5, legge n. 236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni.

b) Obblighi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro

Resta valida la disciplina sulle modalità di svolgimento dell’attività di formazione durante il periodo di solidarietà, ma il Ministero precisa che, in riferimento alla disciplina degli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al d.lgs. n.81/2008, trovano applicazione le disposizioni contenute nell’Interpello n. 16 del 22 maggio 2013, per cui possono essere effettuati i corsi di formazione finalizzati al trasferimento o cambiamento di mansioni o alla introduzione di nuove attrezzature o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, ma non i corsi relativi alla formazione di cui all’articolo 37 comma 4, lett. a), e cioè alla formazione in ordine ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza.

c) Adempimenti delle dtl – aspetti procedimentali

Per abbreviare i tempi delle autorizzazioni o dei respingimenti delle domande di solidarietà, le DTL  dovranno trasmettere la documentazione già verificata alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali ed Incentivi all’occupazione, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.

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