L’INPS può chiedere il pagamento di sanzioni per evasione contributiva, come previste dalla l. n. 388/2000, se un rapporto di collaborazione viene riqualificato come rapporto di lavoro subordinato.
IL FATTO:
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6405 del 13 marzo 2017, ha ritenuto che la riqualificazione del rapporto da collaborazione a subordinato sottende una presunzione di intento fraudolento, ai fini contributivi, da parte del datore di lavoro, che può essere superata solo se lo stesso datore dimostri l’assenza di intenti dolosi nel ricorso a tale tipologia contrattuale.
Si tratta di un orientamento nuovo rispetto a quanto sostenuto in passato dall’INPS e dalla stessa Corte di Cassazione. La riqualificazione del rapporto da collaborazione a subordinato era in genere ritenuta una fattispecie di omissione contributiva, con applicazione di sanzioni meno gravose per il riconosciuto datore di lavoro.
La sentenza era inerente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, riqualificati come subordinati per assenza di specificità del progetto.
Tuttavia, il principio di diritto sembra potenzialmente applicabile anche agli attuali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
Il Jobs Act non ha cancellato i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ma ne ha limitato il ricorso. Per i rapporti sorti dopo il 25 giugno 2015 potrebbe essere rilevante il mero requisito della etero-organizzazione per qualificare il rapporto come dipendente, ossia la circostanza che il collaboratore svolga la propria attività, oltre che in modo continuativo ed esclusivamente personale, nel rispetto di determinati orari di lavoro e presso luoghi preventivamente individuati dal committente.
In tali casi, dunque, potrebbero scattare le sanzioni per evasione contributiva, salvo che si dimostri l’inesistenza di intenti dolosi al momento della stipula di tali contratti.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
E’ un indirizzo nuovo della Corte di Cassazione. Generalmente la riqualificazione del rapporto di lavoro da collaborazione a subordinato comportava solo le sanzioni per omissione contributiva. Adesso c’è il rischio di applicazione delle sanzioni per evasione, se il datore non dimostra l’assenza di dolo nell’instaurazione del rapporto formalmente autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.
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