Closed the public consultation launched by the Bank of Italy about amendments to the transparency regulation.

The public consultation on amendments to the Transparency Regulation enacted by the Bank of Italy (see Regulation dated July 29, 2009 as amended, so called “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”) ended on September 10, 2018.

IL FATTO:

In attesa che venga emanato il testo definitivo del provvedimento, si menzionano quelle che, allo stato (fatte salve le modifiche eventualmente apportate all’esito della consultazione), risultano le modifiche di maggior rilievo per le banche e gli intermediari finanziari:

(i)                    la trasparenza dei servizi di pagamento (sezione VI). Gli obblighi di trasparenza relativi ai servizi di pagamento sono stati integrati per completare l’adeguamento al quadro normativo europeo ed in particolare alla Direttiva “PSD 2”. Tali obblighi riguardano, in particolare, l’informazione precontrattuale (il foglio informativo dovrà contenere anche informazioni sulle spese connesse alle modalità e frequenza delle informazioni non obbligatorie, informazioni circa la procedura per comunicare al cliente i rischi di frode, etc.), le comunicazioni alla clientela (dopo un ordine di pagamento, l’intermediario dovrà fornire una serie di informazioni, tra cui il buon esito della disposizione di pagamento e le spese dovute al prestatore del servizio etc.) e i reclami (il termine per rispondere ai reclami è fissato in 15 giorni lavorativi);

(ii)       l’ informativa precontrattuale sugli indici di riferimento nelle operazioni di credito ai consumatori (sezione VII, par. 4). Viene richiesto di fornire, all’interno dell’informativa precontrattuale relativa ai contratti di credito offerti, ove sia utilizzato un indice di riferimento, informazioni sull’indice utilizzato e sul soggetto che lo amministra, nonché di illustrare ai consumatori le implicazioni derivanti dall’utilizzo dell’indice, attraverso un documento distinto dalle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che può essere ad esse allegato;

(iii)       le politiche e prassi di remunerazione per il personale preposto all’offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita (sezione XI, par. 2-quater). Gli interventi proposti prevedono, tra l’altro, che tali politiche e prassi:

–     non debbano indurre i soggetti coinvolti nella vendita dei prodotti a privilegiare gli interessi propri o dell’intermediario rispetto a quelli dei clienti;

–     debbano definire criteri per la determinazione della componente variabile, che tengano conto degli interessi dei clienti;

–     debbano individuare i casi in cui la componente variabile è soggetta a meccanismi di correzione;

–     debbano essere sottoposte a riesame almeno annuale.

Le nuove norme si applicheranno sia al personale coinvolto nell’offerta di prodotti bancari e finanziari al dettaglio, sia agli altri soggetti di cui eventualmente l’intermediario si avvalga per tale offerta;

(iv)    la gestione dei reclami (sezione XI, par.3). I principali interventi riguardano:

–      l’adozione di una politica di trattazione dei reclami, da sottoporre ad esame periodico;

–      la fase istruttoria e decisoria dei reclami (processo documentato ed acquisizione di ogni elemento utile alla trattazione);

–      l’analisi dei dati relativi ai reclami, per individuare eventuali criticità ricorrenti e assumere le necessarie iniziative;

–      l’interazione tra le funzioni aziendali coinvolte, assicurando un adeguato presidio dei possibili conflitti di interesse;

–      l’informazione periodica sull’esito dei reclami da parte del responsabile dei reclami e del preposto alla funzione compliance;

–      l’allungamento del termine per la risposta ai reclami da 30 a 60 giorni (ad eccezione del termine per i reclami in materia di servizi di pagamento che è fissato in 15 giorni lavorativi);

–      la previsione di incentivi per il personale preposto alla trattazione dei reclami.

(v)    le guide pratiche (sezione II, par. 2). Viene prevista la diffusione, oltre che della Guida ABF, di ulteriori documenti divulgativi per promuovere l’educazione finanziaria della clientela (“Guide”).

 PERCHÉ È IMPORTANTE:

Le modifiche alle Disposizioni di Trasparenza sottoposte a consultazione mirano, principalmente, ad adeguare la disciplina nazionale al quadro normativo europeo, in un’ottica di maggiore trasparenza ed efficienza, maggiore sicurezza e tutela degli utenti e maggior competitività.

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