Lo scorso 30 maggio le parti sociali di categoria (Assitel, SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL) hanno siglato l’accordo per rendere pienamente operativa la procedura dei cambi di appalto nel settore dei call center.
IL FATTO:
L’articolo 1, comma 10, l. n. 11/2016 stabilisce che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante (c.d. clausola sociale), assegnando alla contrattazione collettiva il compito di dare concreta attuazione a tale disposizione.
L’accordo del 30 maggio 2016 ha reso operativa la citata normativa, modificando l’articolo 53 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione ed inserendovi un nuovo articolo specifico sulla procedura della clausola sociale.
Nel fissare i criteri di applicazione di tale disciplina, è stato previsto che la prosecuzione dei rapporti di lavoro subordinato si verifica solo in occasione di cambi di appalto con il medesimo committente e che abbiano ad oggetto la medesima attività di call center.
Sussistendo tali presupposti, l’accordo in esame prescrive una specifica procedura, con oneri posti a carico di tutte le società coinvolte.
Il committente che intenda stipulare un nuovo contratto di appalto, che potrebbe determinare un cambio di appaltatore, ha l’onere di informare, almeno 60 giorni prima, le organizzazioni sindacali stipulati il CCNL in questione e le RSU (a livello territoriale o nazionale a seconda della struttura, più o meno complessa, dell’impresa coinvolta), in ordine alle caratteristiche dell’appalto ed alle sue eventuali variazioni.
L’appaltatore uscente, entro 30 giorni antecedenti l’inizio delle attività da parte del nuovo aggiudicatario, dovrà informare le medesime organizzazioni sindacali in merito al personale impiegato nell’appalto (con particolare riferimento a quello impiegato in via continuativa ed esclusiva da almeno 6 mesi).
Analoga comunicazione, sempre entro 30 giorni prima dell’inizio delle attività, dovrà essere effettuata dall’impresa aggiudicatrice, a conferma dell’aggiudicazione stessa.
Il passaggio dei lavoratori (già addetti alle medesime attività di call center da almeno 6 mesi) dall’azienda uscente a quella subentrante potrà avvenire secondo le seguenti modalità:
Entro 30 giorni prima del subentro, le società appaltatrici coinvolte dovranno effettuare una nuova comunicazione alle organizzazioni sindacali sopra individuate, specificando i termini e le condizioni dell’assorbimento. Entro 5 giorni dal ricevimento, le suddette organizzazioni sindacali potranno richiedere un incontro per svolgere un esame congiunto della situazione (la procedura si intende utilmente esperita entro 20 giorni dalla sua attivazione, anche in mancanza di accordo).
Nel corso dell’esame congiunto si potrà valutare il ricorso al part time, alla riduzione dell’orario di lavoro e ad altre forme di flessibilità, nonché rivedere i trattamenti retributivi e l’inquadramento contrattuale (che non possono comunque scendere al di sotto di un determinato limite), al fine di rendere compatibili le reali esigenze dell’impresa subentrante con le esigenze di continuità lavorativa.
Infine, è facoltà dell’azienda subentrante escludere dal riassorbimento il personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e di controllo, nonché funzioni indirette di supporto alle attività operative. I team leader, impiegati nella commessa da almeno 6 mesi, potranno essere ad adibiti ad attività operative, con conseguente attribuzione del relativo inquadramento e trattamento retributivo (anche inferiore).
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Con l’accordo sindacale in questione viene data concreta attuazione ad una norma (l’articolo 1, comma 10, l. n. 11 del 28 gennaio 2016) che ha l’obiettivo di limitare, per quanto possibile, la precarietà dei rapporti di lavoro che ha caratterizzato, negli ultimi anni, il settore dei call center.
Tale precarietà si è manifestata non solo attraverso l’utilizzo di specifiche tipologie contrattuali (frequente ricorso, ad esempio, ai contratti a termine ed ai contratti a progetto, quest’ultimi fino alla loro definitiva abolizione a far data dal 1 gennaio 2016), ma soprattutto nei cambi di appalto, allorquando le aziende uscenti sovente hanno proceduto a licenziamenti fondati sulla cessazione delle commesse.
La nuova disciplina introduce, quindi, una forma di stabilità dei rapporti di lavoro, quanto meno per i lavoratori impiegati nell’appalto da almeno 6 mesi, stabilità che potrebbe in realtà subire delle mitigazioni (più o meno rilevanti) all’esito dell’esame congiunto e degli eventuali accordi raggiunti con le organizzazioni sindacali.
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