On October 10th 2018 was published the Decision n. BoS/18 – 340 issued on September 28th 2018 by the European Insurance and Occupational Pension Authority Supervisors Board which, among other things, deals on European Union scale with the coordination of single states Supervisory Authorities in the insurance sector.
The decisions provides significant clarifications on the activities which can be performed by the insurance mediators pursuing their business on freedom of providing services regime, contributing in defining the differences between such freedom and the freedom of establishment granted to the insurance mediators.
IL FATTO:
La Decisione, pur se diretta al coordinamento delle Autorità di Vigilanza degli Stati membri, si incentra anche sulla possibilità, per gli intermediari autorizzati in uno Stato membro, di operare in un differente Stato membro (“Stato Ospite”) senza richiedere una nuova autorizzazione, scegliendo se distribuire prodotti in regime di libera prestazione dei servizi (in difetto di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato Ospite, “LPS”) ovvero mediante stabilimento (con una stabile organizzazione sul territorio dello Stato Ospite, “LdS”).
La Decisione fornisce alle Autorità di Vigilanza degli Stati membri dell’Unione Europea talune esemplificazioni di attività che possono essere svolte dall’intermediario in regime di LPS e che, pertanto, non sono indicative dell’esistenza di una stabile organizzazione dell’intermediario nello Stato Ospite, tra le quali a certe condizioni possono rientrare l’attività di marketing, i convegni, la pubblicità indirizzata a gruppi selezionati di utenti.
La Decisione chiarisce, rispetto alle distribuzione di polizze a distanza (mediante sito web), quali siano i limiti entro cui deve escludersi che l’intermediario stia svolgendo attività di distribuzione in altri Stati membri.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
La Decisione in esame può assumere rilevanza qualora si intenda estendere, anche in via ancillare, l’operatività degli intermediari già operanti in altri Stati dell’Unione Europea.
In questo senso, la Decisione sicuramente chiarisce quale sarebbe, in ipotesi, il regime (LPS o LdS) con cui tale attività di distribuzione potrebbe essere svolta nello Stato Ospite.
No Comments