Amendments to the transparency regulation – Implementation of EBA guidelines on product oversight and governance arrangements for retail banking products.

On December 5th, 2018, after public consultation, the Bank of Italy enacted amendments to the Transparency Regulation (see the Bank of Italy Regulation, dated July 29, 2009, as amended), in order to implement EBA (European Banking Authority) Guidelines on product oversight and governance arrangements for retail banking products.

IL FATTO:

L’intervento di modifica del Provvedimento Trasparenza è volto a dare attuazione agli Orientamenti dell’Autorità Bancaria Europea (EBA), emanati in data 22 marzo 2016, sui dispositivi di governance e di controllo sui prodotti bancari al dettaglio.

Le nuove disposizioni si applicano ai prodotti, servizi ed operazioni che ricadono nell’ambito di applicazione del Titolo VI del TUB (vi rientrano, inter alia, i rapporti di conto corrente, deposito, mutuo, finanziamenti, aperture di credito, credito ai consumatori, credito immobiliare ai consumatori, leasing finanziario, servizi e strumenti di pagamento, moneta elettronica, ecc.) elaborati e offerti all’intera clientela al dettaglio a partire dal 1° gennaio 2019 e, in ogni caso, a tutti tali prodotti che, dopo questa data, siano oggetto di modifica sostanziale. Gli intermediari di “minori dimensioni” – con attivo di bilancio consolidato pari o inferiore a 3,5 miliardi di Euro, se appartenenti a gruppi, o con attivo di bilancio pari o inferiore a 3,5 miliardi di Euro, se non appartenenti a gruppi  – e le BCC, applicheranno tali previsioni a partire dal 1° gennaio 2020.

I soggetti tenuti ad applicare le nuove regole risultano essere, tra gli altri, le banche autorizzate in Italia, le succursali italiane di banche comunitarie e gli intermediari ex art. 106 del TUB. Essi dovranno adottare:

  1. a) politiche e procedure interne per l’elaborazione, il monitoraggio e la revisione dei prodotti. A tal fine, dovranno definire: (i) le modalità per identificare le classi di clientela cui un prodotto è destinato; (ii) la fase di product testing, per valutare l’impatto del prodotto sul mercato; (iii) la fase di monitoraggio, per assicurare la coerenza dei prodotti con la clientela di riferimento; (iv) le azioni correttive da adottare quando un prodotto si rivela non più adatto al mercato di riferimento (ivi inclusa la sua revisione o il ritiro dal mercato);
  2. b) procedure e misure organizzative per la distribuzione dei prodotti. Tali procedure, da formalizzare e sottoporre a riesame periodico, devono assicurare, tra l’altro, che i canali distributivi prescelti (sia diretti che indiretti): (i) offrano i prodotti solo ai clienti appartenenti al mercato di riferimento; (ii) dispongano di conoscenze e competenze adeguate per stabilire se un cliente appartenga ad uno specifico mercato di riferimento; (iii) forniscano ai clienti tutte le informazioni rilevanti sui prodotti; (iv) collaborino costantemente per garantire il rispetto di tutte le previsioni normative sul governo ed il controllo dei prodotti.

 PERCHÈ È IMPORTANTE:

Tale normativa, che ha la finalità di tutelare i clienti al dettaglio (categoria che comprende, oltre ai consumatori, anche le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale, gli enti senza scopo di lucro e le micro imprese) nei rapporti con gli intermediari, mira a garantire che l’offerta dei prodotti bancari e finanziari sia sempre più coerente con gli interessi, gli obiettivi e le caratteristiche delle classi di clientela cui tali prodotti siano destinati.

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