E’ attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato il ddl n. 1504-bis avente ad oggetto “modifiche alle legge 1 dicembre 1970 n. 898 in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio“.
IL FATTO:
Con la legge 6 maggio 2015 n. 55 è stato introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “divorzio breve”, che consente la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, decorsi dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, in caso di separazione giudiziale, e decorsi sei mesi, in caso di separazione consensuale.
La nuova normativa, in vigore dal 26 maggio 2015 – che ha dunque abbreviato il tempo della separazione, già fissato in tre anni – è stata il frutto di un “compromesso” politico, dal momento che si è giunti alla sua approvazione attraverso lo stralcio dal testo di legge del c.d. “divorzio diretto”, causa di insuperabili contrapposizioni.
Il progetto non è però stato abbandonato, tanto che è divenuto oggetto di un autonomo disegno di legge, oggi al vaglio della Commissione Giustizia del Senato.
Il ddl si compone di un unico articolo che inserisce nella legge 1 dicembre 1970 n. 898 (c.d. “legge sul divorzio”) il nuovo art. 3 bis, secondo il quale “lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all’autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale“.
La norma, dunque, consentirebbe la diretta proposizione della domanda di “divorzio”:
Al fine di tutelare le categorie più deboli, la proposizione della domanda resterebbe però subordinata all’assenza di:
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Il ddl deve ancora fare strada prima di diventare legge, ma la sua approvazione eliminerebbe, almeno in parte, dal nostro ordinamento una previsione temporale che, oramai drasticamente ridotta dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, resta priva di concreto significato.
No Comments