Divorzio diretto

White eraser and SketchbookE’ attualmente all’esame della Commissione Giustizia del Senato il ddl n. 1504-bis avente ad oggetto “modifiche alle legge 1 dicembre 1970 n. 898 in materia di legittimazione alla richiesta di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio“.

IL FATTO:

Con la legge 6 maggio 2015 n. 55 è stato introdotto nel nostro ordinamento il c.d. “divorzio breve”, che consente la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, decorsi dodici mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale, in caso di separazione giudiziale, e decorsi sei mesi, in caso di separazione consensuale.

La nuova normativa, in vigore dal 26 maggio 2015 – che ha dunque abbreviato il tempo della separazione, già fissato in tre anni – è stata il frutto di un “compromesso” politico, dal momento che si è giunti alla sua approvazione attraverso lo stralcio dal testo di legge del c.d. “divorzio diretto”, causa di insuperabili contrapposizioni.

Il progetto non è però stato abbandonato, tanto che è divenuto oggetto di un autonomo disegno di legge, oggi al vaglio della Commissione Giustizia del Senato.

Il ddl si compone di un unico articolo che inserisce nella legge 1 dicembre 1970 n. 898 (c.d. “legge sul divorzio”) il nuovo art. 3 bis, secondo il quale “lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può altresì essere richiesto da entrambi i coniugi, con ricorso congiunto presentato esclusivamente all’autorità giudiziaria competente, anche in assenza di separazione legale“.

La norma, dunque, consentirebbe la diretta proposizione della domanda di “divorzio”:

  • da parte di entrambi i coniugi, mediante domanda congiunta;
  • unicamente all’autorità giudiziaria competente (con esclusione, dunque, della negoziazione assistita e degli accordi innanzi all’ufficiale dello stato civile di cui alla legge 10.11.2014 n. 162).

Al fine di tutelare le categorie più deboli, la proposizione della domanda resterebbe però subordinata all’assenza di:

  • figli minori;
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
  • figli di età inferiore ai ventisei anni economicamente non autosufficienti.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Il ddl deve ancora fare strada prima di diventare legge, ma la sua approvazione eliminerebbe, almeno in parte, dal nostro ordinamento una previsione temporale che, oramai drasticamente ridotta dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, resta priva di concreto significato.

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