Disciplina delle unioni civili e delle coppie di fatto

magnolia flowers with pearls on wooden tableE’ stato approvato dal Senato, con il voto di fiducia, il maxiemendamento al disegno di legge Cirinnà che istituisce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto; il ddl, così emendato, dovrà essere approvato alla Camera per diventare legge.

IL FATTO:

Il disegno di legge, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto, è stato approvato dal Senato il 25 febbraio 2016, emendato rispetto al testo del proponente.

In particolare, il ddl introduce nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico per coppie omosessuali (le unioni civili tra persone dello stesso sesso) e disciplina la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

Si riportano nelle tabelle sottostanti i punti salienti della normativa in corso di approvazione.

 

UNIONI CIVILI

Regolamentazione L’unione civile tra persone dello stesso sesso, definita “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione“, viene costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, registrata presso l’apposito archivio.Essa è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, il quale deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza prescelti, oltre ai dati dei testimoni.
Cause impeditive e nullità Sono cause impeditive alla costituzione dell’unione civile e, se instaurata, ne determinano la nullità (da far valere ad istanza di ciascuna delle parti dell’unione civile, degli ascendenti prossimi, del pubblico ministero e di tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale all’impugnazione):

  • la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di una unione civile tra persone dello stesso sesso;
  • l’interdizione di una delle parti per infermità di mente;
  • la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all’art. 87, comma 1, c.c. (ascendenti e discendenti in linea retta, fratelli o sorelle germani consanguinei o uterini, zio e nipote, zia e nipote, affini in linea retta, affini in linea collaterale in secondo grado, adottante, adottato e suoi discendenti, figli adottivi della stessa persona, adottato e figli dell’adottante, adottato e coniuge dell’adottante, adottante e coniuge dell’adottato);
  • la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

L’unione civile può anche essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità, per errore sull’identità della persona o errore essenziale sulle qualità personali dell’altra parte che, se conosciute, non avrebbero comportato il consenso.

Diritti e doveri L’art. 20 del ddl stabilisce che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti la parola “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso“.L’equiparazione tra matrimonio e unione civile trova però il limite indicato dallo stesso art. 20, il quale così prosegue “La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge“, nonché alle disposizioni in materia di adozione (legge 4 maggio 1983 n. 184).In sostanza, dunque, devono ritenersi applicabili a coloro che sono uniti civilmente le disposizioni sul matrimonio relative a:

  • obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione presso la residenza comune fissata da entrambe;
  • obbligo di ciascuno di contribuire ai bisogni comuni, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • alimenti (in caso di scioglimento dell’unione);
  • successione e reversibilità.

Non devono invece ritenersi applicabili le disposizioni sul matrimonio relative a:

  • obbligo di fedeltà;
  • adozione.

A tale ultimo riguardo, il nuovo testo del ddl non prevede la possibilità per uno dei due partner dell’unione civile di adottare il figlio dell’altro (c.d. stepchild adoption), ma “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti“, spettando dunque ai giudici pronunciarsi di volta in volta in base al caso concreto.

Cognome Le parti, con dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, possono assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, potendo altresì anteporre o posporre il proprio cognome al cognome comune.
Regime patrimoniale Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni.
Scioglimento Il ddl prevede la possibilità di scioglimento dell’unione civile nei casi previsti dall’art. 3, n. 1 e 2, lett. a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970 n. 898 (legge sul divorzio), estendendo espressamente all’unione civile lo scioglimento per manifestazione di volontà delle parti, anche disgiunta, dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tal caso, la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorso tre mesi dalla data di manifestazione di volontà dello scioglimento dell’unione.
Cambio di sesso La sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso costituisce un’ulteriore causa di scioglimento dell’unione civile mentre, in caso di coppia eterosessuale unita in matrimonio, all’ipotesi di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei coniugi, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile, ove i coniugi abbiamo dichiarato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

 

CONVIVENZA DI FATTO

Regolamentazione Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni contenute nel ddl, è necessaria la formalizzazione della stabile convivenza attraverso la “dichiarazione anagrafica” di cui al d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223 (regolamento anagrafico della popolazione residente), da registrarsi nei registri anagrafici.
Diritti e doveri Tutti i conviventi registrati nel registro anagrafico usufruiscono delle garanzie e dei diritti previsti dal ddl e, in particolare:

  • diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, ossia la possibilità, per il convivente, di essere ammesso ai colloqui con il partner detenuto;
  • diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero del partner;
  • facoltà di indicare il partner quale rappresentante, con poteri pieni o limitati, per le decisioni in materia di salute (in caso di malattia che comporti incapacità di intendere e di volere) nonché per la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (in caso di morte);
  • in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, diritto di abitazione per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni, con il limite di cinque anni, precisando che in presenza di figli minori o disabili del convivente superstite, il diritto di abitazione sia, comunque, non inferiore ai tre anni;
  • facoltà di successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, nei casi di morte o di recesso del titolare del contratto;
  • godimento del titolo di preferenza per “nucleo familiare” nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;
  • partecipazione agli utili dell’impresa familiare, ove il convivente presti stabilmente la propria opera all’interno della stessa;
  • possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno qualora il partner sia dichiarato interdetto o inabilitato o sia impossibilitato a provvedere ai propri interessi;
  • godimento del risarcimento del danno da decesso derivante da fatto illecito di un terzo, previsto per la parte superstite, con i medesimi criteri dettati per il coniuge superstite.
Contratto di convivenza: regolamentazione Ferme le tutele approntate dal ddl per tutti i conviventi, le parti possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e non può essere sottoposto a termine o condizione.Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che riceve o autentica l’atto deve trasmetterne copia, entro dieci giorni, al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe del Comune (ad oggi, tale ultimo adempimento risulta impossibile, stante l’assenza di una norma di collegamento con la legge che disciplina gli adempimenti dell’ufficio anagrafico).
Contratto di convivenza: contenuto Il contratto può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni, con la conseguenza che gli acquisti compiuti dai conviventi, insieme o separatamente, durante la vigenza del contratto di convivenza costituiscono oggetto di comunione, ad esclusione di quelli relativi a beni personali (in ogni caso, il regime patrimoniale prescelto può essere modificato in ogni momento nel corso della convivenza).
Contratto di convivenza: nullità Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, se concluso:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  • in violazione delle norme che istituiscono la convivenza di fatto;
  • da persona di minore età;
  • da persona interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra.
Contratto di convivenza: risoluzione Il contratto di convivenza si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

In caso di risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale è necessaria la forma prevista per la sua conclusione (forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato).

La risoluzione determina lo scioglimento della comunione, restando ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari.

Il recesso unilaterale deve essere notificato all’altro convivente a cura del professionista che riceve o autentica l’atto e, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve concedere all’altro un termine non inferiore a novanta giorni per lasciare l’abitazione.

In caso di scioglimento per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, la parte che ha contratto il matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto l’estratto di matrimonio o di unione civile.

In caso di morte di una delle parti, il convivente superstite o gli eredi del deceduto devono notificare l’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto, affinché quest’ultimo provveda a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

In ogni caso di cessazione della convivenza di fatto, il ddl prevede il diritto del convivente che versi in stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere gli alimenti dall’altro (non è quindi previsto il diritto al mantenimento), assegnati dal giudice per un periodo proporzionale alla durata della convivenza solo nel caso in cui tutte le altre categorie, ad eccezione dei fratelli, non possano farlo.

 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Il ddl in corso di approvazione introduce nel nostro ordinamento, anche se con alcuni limiti che la querelle politica non è riuscita a superare, profonde innovazioni nell’intero sistema del diritto di famiglia italiano che, in tal modo, inizia ad adeguarsi all’evoluzione socio-culturale del nostro paese.

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