E’ stato approvato dal Senato, con il voto di fiducia, il maxiemendamento al disegno di legge Cirinnà che istituisce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto; il ddl, così emendato, dovrà essere approvato alla Camera per diventare legge.
IL FATTO:
Il disegno di legge, che istituisce e regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina le convivenze di fatto, è stato approvato dal Senato il 25 febbraio 2016, emendato rispetto al testo del proponente.
In particolare, il ddl introduce nel diritto di famiglia un nuovo istituto specifico per coppie omosessuali (le unioni civili tra persone dello stesso sesso) e disciplina la convivenza di fatto tra persone dello stesso sesso o di sesso diverso.
Si riportano nelle tabelle sottostanti i punti salienti della normativa in corso di approvazione.
UNIONI CIVILI |
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Regolamentazione | L’unione civile tra persone dello stesso sesso, definita “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione“, viene costituita tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, registrata presso l’apposito archivio.Essa è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell’unione, il quale deve contenere i dati anagrafici delle parti, l’indicazione del regime patrimoniale e della residenza prescelti, oltre ai dati dei testimoni. |
Cause impeditive e nullità | Sono cause impeditive alla costituzione dell’unione civile e, se instaurata, ne determinano la nullità (da far valere ad istanza di ciascuna delle parti dell’unione civile, degli ascendenti prossimi, del pubblico ministero e di tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale all’impugnazione):
L’unione civile può anche essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità, per errore sull’identità della persona o errore essenziale sulle qualità personali dell’altra parte che, se conosciute, non avrebbero comportato il consenso. |
Diritti e doveri | L’art. 20 del ddl stabilisce che “Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti la parola “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso“.L’equiparazione tra matrimonio e unione civile trova però il limite indicato dallo stesso art. 20, il quale così prosegue “La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge“, nonché alle disposizioni in materia di adozione (legge 4 maggio 1983 n. 184).In sostanza, dunque, devono ritenersi applicabili a coloro che sono uniti civilmente le disposizioni sul matrimonio relative a:
Non devono invece ritenersi applicabili le disposizioni sul matrimonio relative a:
A tale ultimo riguardo, il nuovo testo del ddl non prevede la possibilità per uno dei due partner dell’unione civile di adottare il figlio dell’altro (c.d. stepchild adoption), ma “resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti“, spettando dunque ai giudici pronunciarsi di volta in volta in base al caso concreto. |
Cognome | Le parti, con dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, possono assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, potendo altresì anteporre o posporre il proprio cognome al cognome comune. |
Regime patrimoniale | Il regime patrimoniale, in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni. |
Scioglimento | Il ddl prevede la possibilità di scioglimento dell’unione civile nei casi previsti dall’art. 3, n. 1 e 2, lett. a), c), d) ed e) della legge 10 dicembre 1970 n. 898 (legge sul divorzio), estendendo espressamente all’unione civile lo scioglimento per manifestazione di volontà delle parti, anche disgiunta, dinanzi all’ufficiale dello stato civile. In tal caso, la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorso tre mesi dalla data di manifestazione di volontà dello scioglimento dell’unione. |
Cambio di sesso | La sentenza di rettificazione di attribuzione del sesso costituisce un’ulteriore causa di scioglimento dell’unione civile mentre, in caso di coppia eterosessuale unita in matrimonio, all’ipotesi di rettificazione anagrafica del sesso di uno dei coniugi, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile, ove i coniugi abbiamo dichiarato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili. |
CONVIVENZA DI FATTO |
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Regolamentazione | Si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.Ai fini dell’applicabilità delle disposizioni contenute nel ddl, è necessaria la formalizzazione della stabile convivenza attraverso la “dichiarazione anagrafica” di cui al d.p.r. 30 maggio 1989 n. 223 (regolamento anagrafico della popolazione residente), da registrarsi nei registri anagrafici. |
Diritti e doveri | Tutti i conviventi registrati nel registro anagrafico usufruiscono delle garanzie e dei diritti previsti dal ddl e, in particolare:
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Contratto di convivenza: regolamentazione | Ferme le tutele approntate dal ddl per tutti i conviventi, le parti possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione devono essere redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico e non può essere sottoposto a termine o condizione.Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il professionista che riceve o autentica l’atto deve trasmetterne copia, entro dieci giorni, al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione all’anagrafe del Comune (ad oggi, tale ultimo adempimento risulta impossibile, stante l’assenza di una norma di collegamento con la legge che disciplina gli adempimenti dell’ufficio anagrafico). |
Contratto di convivenza: contenuto | Il contratto può contenere:
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Contratto di convivenza: nullità | Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, se concluso:
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Contratto di convivenza: risoluzione | Il contratto di convivenza si risolve per:
In caso di risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale è necessaria la forma prevista per la sua conclusione (forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato). La risoluzione determina lo scioglimento della comunione, restando ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari. Il recesso unilaterale deve essere notificato all’altro convivente a cura del professionista che riceve o autentica l’atto e, nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve concedere all’altro un termine non inferiore a novanta giorni per lasciare l’abitazione. In caso di scioglimento per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, la parte che ha contratto il matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto l’estratto di matrimonio o di unione civile. In caso di morte di una delle parti, il convivente superstite o gli eredi del deceduto devono notificare l’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto, affinché quest’ultimo provveda a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza. In ogni caso di cessazione della convivenza di fatto, il ddl prevede il diritto del convivente che versi in stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere gli alimenti dall’altro (non è quindi previsto il diritto al mantenimento), assegnati dal giudice per un periodo proporzionale alla durata della convivenza solo nel caso in cui tutte le altre categorie, ad eccezione dei fratelli, non possano farlo. |
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Il ddl in corso di approvazione introduce nel nostro ordinamento, anche se con alcuni limiti che la querelle politica non è riuscita a superare, profonde innovazioni nell’intero sistema del diritto di famiglia italiano che, in tal modo, inizia ad adeguarsi all’evoluzione socio-culturale del nostro paese.
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