Diritto di nomina di amministratori e sindaci

4Salva la possibilità di nomina in sede costitutiva della società di capitali, il diritto di nomina di amministratori e sindaci rappresenta, di regola, un diritto da esercitare nell’ambito del procedimento decisionale dell’assemblea ordinaria, senza necessità di una autonoma e preventiva deliberazione dell’assemblea speciale di ciascuna categoria di azioni. Recentemente il Consiglio notarile di Milano (in apposita massima) affronta il tema del diritto di nomina connesso al possesso di categorie speciali di azioni.

IL FATTO:

In buona sostanza, viene considerata pienamente legittima la clausola statutaria che attribuisce ad una o più categorie di azioni, quale “diritto diverso” ai sensi dell’art. 2348 c.c., il diritto di nominare uno o più componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico. Si deve evidenziare come, sotto il profilo squisitamente pratico, il numero degli amministratori, dei sindaci o membri del consiglio di sorveglianza nominabili da ciascuna categoria non deve necessariamente essere proporzionale al numero delle azioni della categoria medesima, né al numero dei voti ad esse spettanti, potendo, altresì, coincidere anche con la maggioranza o la totalità dei componenti dell’organo. Tuttavia, occorre rimarcare che resta fermo il limite stabilito dall’art. 2351, co. 2, c.c., la cui prescrizione impone che le azioni a voto non pieno (comprese le azioni cui non spetta il diritto di nominare o di partecipare alla deliberazione di nomina di amministratori e sindaci) non possono comunque eccedere la metà del capitale sociale.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Sotto il profilo pratico, vale evidenziare che agli amministratori, ai sindaci e ai membri del consiglio di sorveglianza, nominati nell’esercizio dei diritti spettanti a una o più categorie di azioni, si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell’organo cui partecipano. L’evidente vantaggio di possedere azioni connesse all’indicato potere di nomina si sostanzia nella possibilità, da parte di alcuni soci, di avere maggior peso all’interno delle dinamiche societarie; in particolare, il diritto di nomina può essere utilmente utilizzato per bilanciare situazioni di accentramento del governo societario a favore di un gruppo di comando. Se, difatti, si pensa alla categoria speciale di azioni come una categoria di soci non appartenenti al gruppo di comando della società, si arriva, facilmente, ad individuare in tale meccanismo di nomina un metodo di contrasto per giungere ad ottenere una maggiore ponderazione di interessi ed una più vivace dialettica all’interno del Consiglio di Amministrazione.

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