Diritto d’autore violato se sono riprodotti i tratti essenziali.

Con sentenza n. 7480 pubblicata il 4 luglio 2017, il Tribunale di Milano si è pronunciato in tema di diritto d’autore, sancendo, in particolare, che lo stesso risulta violato laddove l’opera incriminata sia caratterizzata dalla stessa “individualità rappresentativa che connota il repertorio dell’artista copiato”.

IL FATTO:

La vicenda sulla quale il Tribunale di Milano si è trovato a dover giudicare nasceva dalla causa promossa da un artista, noto per le sue opere realizzate con un particolare tipo di acciaio, avverso la società, con la quale lo scultore da tempo collaborava per la realizzazione delle proprie opere, che gli aveva commissionato la realizzazione di una scultura destinata ad ornare una rotatoria di un comune in provincia di Milano (a sua volta citato in giudizio).

A seguito della predisposizione dei primi disegni, la collaborazione tra la società e l’artista si interrompeva, senza che l’opera fosse ultimata.

Qualche tempo dopo, ed è questa la causa del giudizio, l’artista constatava la presenza, in un altro spazio pubblico del medesimo comune, di un’opera (realizzata dalla suddetta società) la quale, a detta dello scultore, sarebbe stata la sostanziale riproduzione delle sue opere, presentando i medesimi tratti essenziali delle sue creazioni, ed in particolare dell’opera abbozzata.

Lo scultore, pertanto, agiva in giudizio al fine di sentir dichiarata la violazione del proprio diritto d’autore, e pronunciata la condanna della società al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali, la rimozione della scultura dallo spazio pubblico in cui era stata collocata, la restituzione dei materiali depositati presso la società e la pubblicazione, a mezzo stampa, della sentenza a spese dei convenuti.

La società convenuta si difendeva, sostenendo che l’opera incriminata fosse stata ideata e realizzata interamente dai tecnici della società e, dunque, in alcun modo potesse essere considerata lesiva dei diritti dell’artista.

I giudici milanesi, all’esito del procedimento, hanno accolto le domande attoree.

Il Tribunale, infatti, ha, innanzitutto, riconosciuto all’attore la qualifica di “artista”, sul presupposto del fatto che le sue opere (tutelate dal diritto d’autore) “sono connotate da un linguaggio formale che mostra elementi compositivi ricorrenti, che fanno dell’insieme delle opere dell’artista un complesso ben individuabile e assolutamente originale nel panorama della scultura contemporanea“.

In secondo luogo, il Tribunale, dopo aver constatato che l’opera contestata era stata dapprima commissionata all’attore e, successivamente, realizzata dalla società prendendo a modello i disegni e le bozze dell’artista, ha dichiarato che l’opera realizzata costituiva “plagio”delle opere dell’artista, dal momento che presentava “la medesima individualità rappresentativa che connota il repertorio dell’artista“.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza in questione appare di notevole interesse, poiché, con la stessa, il Tribunale di Milano ha individuato il criterio da seguire per valutare la sussistenza o meno di una violazione del diritto d’autore.

Dopo aver distinto tra contraffazione, da intendersi come sfruttamento illecito del diritto patrimoniale dell’autore, e plagio, che sussiste laddove venga leso il diritto morale di paternità dell’opera, i giudici milanesi, richiamando l’orientamento della Corte di Cassazione, hanno affermato che si ha violazione del diritto d’autore non solo quando l’opera è copiata integralmente ma anche nell’ipotesi in cui nell’opera plagiante siano riconoscibili i medesimi “tratti essenziali” dell’opera anteriore plagiata.

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