Diritto d’autore: presupposti per la tutela del design industriale.

La notorietà dell’autore di un’opera di design rileva, in via concorrente con altri elementi di natura oggettiva, nel giudizio avente ad oggetto la sussistenza del “valore artistico”, elemento necessario affinché l’opera di design industriale possa essere tutelata dal diritto d’autore. Questo è quanto sancito dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 11942 del 28 novembre 2017.

IL FATTO:

La complessa vicenda sulla quale si è pronunciato il Tribunale di Milano nasce dal giudizio promosso da una società, leader nel settore dell’arredamento, avverso un’impresa concorrente, avente ad oggetto la violazione dei propri diritti di utilizzazione economica in merito a un particolare modello di divano, disegnato da un celebre architetto. L’attrice, in particolare, sosteneva che la società concorrente avesse violato i suoi diritti mediante la realizzazione e successiva commercializzazione di un divano, ritenuto interferente con il proprio prodotto. Si costituiva, quindi, in giudizio la convenuta, la quale, evidenziando tutti gli elementi di differenziazione tra le due opere, sosteneva l’autonoma elaborazione del proprio prodotto.

All’esito del procedimento, i giudici milanesi hanno rigettato integralmente le domande proposte da parte attrice.

Il Tribunale adito, innanzitutto, ha ricordato come, ai sensi dell’art. 2 della legge sul diritto d’autore attualmente in vigore,  le opere del disegno industriale sono oggetto di tutela autorale solamente laddove “presentino di per sé carattere creativo e valore artistico“.

Ebbene, la sussistenza del valore artistico dev’essere valutata sulla base di parametri sia soggettivi che oggettivi, che devono necessariamente coesistere. Quanto al primo profilo, l’opera “deve essere idonea a suscitare emozioni estetiche e deve essere dotata di creatività e originalità delle forme rispetto a quelle normalmente riscontrabili nei prodotti similari presenti sul mercato, che trascendono dalla funzionalità pratica del bene“. Dal punto di vista oggettivo, invece, stando all’interpretazione del Tribunale meneghino, è necessario considerare, oltre alla notorietà dell’opera stessa – da valutare, tra l’altro, alla luce dell’apprezzamento di cui la stessa gode in ambito culturale –  anche la circostanza che “l’opera di design sia stata creata da un noto artista: circostanza che induce a ritenere di per sé il valore artistico dell’opera“. Tuttavia, gli stessi giudici hanno segnalato che la fama dell’autore non è di per sé elemento sufficiente ai fini della predetta valutazione.

In forza di tali considerazioni, quindi, il Tribunale di Milano ha rigettato la tesi della convenuta secondo cui il valore artistico dell’opera dovrebbe prescindere dalla notorietà dell’autore.

Nel caso di specie, il divano prodotto dalla società attrice è frutto della matita di un celebre architetto milanese. Quest’ultimo, da lungo tempo, collabora, quale disegnatore e progettista di alcuni prodotti (tra cui il divano in questione), con la società attrice la quale, pertanto, è titolare del diritto di sfruttamento economico sulle stesse. Con la conseguenza che, nella fattispecie concreta, nel divano commercializzato dall’attrice sono riscontrabili tutti i requisiti necessari affinché l’opera di design possa godere di tutela autorale.

Nonostante tali premesse, tuttavia, i giudici milanesi hanno escluso che il divano prodotto dalla società convenuta fosse lesivo dei diritti dell’attrice. I giudici, infatti, hanno sancito che il giudizio di interferenza dev’essere condotto sulla base del confronto in concreto delle due opere. Nel caso di specie, i due divani presentavano importanti differenze, “tali da attribuire ai due design un diverso pregio estetico, non sovrapponibile“. Non è dunque ravvisabile alcuna lesione dei diritti dell’attrice.

Come affermato dal Tribunale di Milano, infatti, “L’indagine sull’interferenza deve essere condotta non compiendo un confronto dei singoli particolari, ma alla luce di una visione d’insieme, avendo riguardo a tutti gli elementi essenziali dell’opera nel complesso considerata“. Nella fattispecie, i due divani erano accomunati esclusivamente dal particolare schienale, in ragione dell’identica capacità di flettersi verso l’interno e fungere da poggiatesta.

In definitiva, secondo la valutazione compiuta dal Tribunale, nell’opera incriminata non sono riprese “le soluzioni che individuano il cuore della forma anteriore tutelata“.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Con tale sentenza,  il Tribunale di Milano illustra chiaramente quali siano gli elementi, oggettivi e soggettivi, da considerare al fine di valutare la tutelabilità di un’opera di design industriale ai sensi della legge sul diritto d’autore.

I giudici meneghini, inoltre, hanno affermato che “l’indagine sull’interferenza deve essere condotta non compiendo un confronto dei singoli particolari, ma alla luce di una visione d’insieme, avendo riguardo a tutti gli elementi essenziali dell’opera nel suo complesso considerata“.

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