Con la sentenza del 21 luglio 2015, la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano ha affrontato il tema del diritto di recesso posto in capo al titolare di partecipazione in società soggetta ad attività di direzione e controllo nel momento in cui tale attività abbia inizio o venga a cessare, come disciplinato dall’art. 2497-quater, comma 1, lett. c), introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003.
IL FATTO:
La Corte ha in primo luogo equiparato l’inizio ed il termine dell’attività di direzione e coordinamento, nella loro qualità di elementi costitutivi del diritto del socio di minoranza di recedere dalla partecipazione, alla modifica soggettiva del soggetto esercente tale attività, dando in questo modo accoglimento alle istanze della dottrina maggioritaria ed estendendo la tutela riconosciuta dalla legge ai soci di società sottoposta a direzione unitaria.
La sentenza in esame ha poi stabilito l’irrilevanza ai fini della nascita del diritto di recesso in capo al socio di minoranza di quelle alterazioni delle condizioni di investimento che non siano in grado di incidere, negativamente, sulla redditività e sul valore della partecipazione detenuta dal singolo socio. Ciò non significa che il diritto al recesso sorgerà solo nel momento in cui vi sia un concreto deterioramento delle condizioni di rischosità, ma semplicemente che bisognerà valutare caso per caso in che modo l’inizio o la cessazione dell’attività di direzione e controllo (o il mutamento dell’esercente tale attività) abbiano modificato il profilo di rischio dell’investimento effettuato dal socio tramite la sottoscrizione del capitale sociale.
La Corte ha inoltre ritenuto di riconoscere alla tutela prevista dall’art. 2497-quater natura preventiva, sostenendo che il deterioramento può rivestire carattere anche solo potenziale.
La sezione specializzata ha infine chiarito che affinché la presenza di un’offerta di acquisto, pubblica o privata che sia (in quest’ultima ipotesi, a condizione che essa sia rivolta a tutti i soci di minoranza), può impedire il sorgere del diritto di recesso della minoranza solo in quanto essa rappresenti “una valida alternativa al disinvestimento”. Tale validità andrà stabilita avendo riguardo del prezzo d’acquisto offerto dal nuovo esercente attività unitaria nei confronti degli altri soci.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
La sentenza in commento è la prima che si dedica all’interpretazione dell’art. 2497-quater del codice civile, e risulta fondamentale per fare luce sulle modalità di applicazione pratica di tale norma.
La sezione specializzata del Tribunale di Milano affronta e prende posizione su tutta una serie di temi che la dottrina aveva già avuto modo di affrontare in precedenza, senza però l’occasione di avere dalle aule di giustizia alcun riscontro pratico.
La Corte sembra accogliere le istanze di tutela del socio di minoranza formulate dal legislatore con l’introduzione dell’articolo in esame, ampliandone il campo di applicazione ed esaltandone la flessibilità e la capacità di adattarsi al singolo caso pratico, senza però escludere l’effettività della protezione.
Trattandosi della prima decisione in materia, la strada per delineare l’istituto non è che al suo principio, tuttavia la sentenza del Tribunale di Milano risulta un fondamentale punto di riferimento per chiunque si ritrovi ad affrontare il recesso del socio in seguito a inizio, cessazione o modifica del soggetto esercente l’attività di direzione e coordinamento.
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