Difetto di conformità: l’onere della prova ricade sul venditore

Customer ConceptCon l’ordinanza 20811/2015, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di responsabilità ed onere della prova in conseguenza a difetto di conformità del bene oggetto del contratto di compravendita concluso dal consumatore.

IL FATTO:

La Suprema Corte ha avuto modo di affrontare la questione inseguito al ricorso di un automobilista che sosteneva di essere stato danneggiato dallo scoppio improvviso dell’airbag della propria vettura. Malgrado in primo grado fosse stata accolta la richiesta di risarcimento presentata nei confronti del concessionario venditore, la Corte d’Appello aveva ribaltato la sentenza, negando che fosse configurabile alcuna colpa in capo al rivenditore.

La Corte di Cassazione ha invece stabilito che:

  1. L’acquirente è tenuto esclusivamente ad allegare l’inadempimento del venditore o denunciare la presenza di vizi o difetti che rendano il bene inidoneo all’uso al quale è destinato (o che comunque ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore).

Il consumatore che riesca a fornire tale prova potrà richiedere la riparazione o l’immediata sostituzione del bene e, qualora ciò non fosse possibile ed il difetto permanesse, una riduzione del prezzo oppure, in casi estremi, la risoluzione del contratto;

  1. Cadrà invece sul venditore l’onere di dimostrare (anche mediante presunzioni) che il bene consegnato fosse conforme alle caratteristiche del prodotto, ovvero la regolarità del processo di fabbricazione e realizzazione del bene;
  2. “Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore – che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini – non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilità o l’assunzione di obblighi, (cfr. soprattutto, Cass. n. 7301 del 26/03/2010)”.

Gli Ermellini concludono affermando che è il venditore, e non il produttore, a rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore.

 

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte conferma i principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ritenendo non corretto l’operato della Corte d’Appello, ed accogliendo le istanze del consumatore ricorrente.

In tal modo contribuisce a consolidare un orientamento oramai radicato, che dimostra un evidente favor nei confronti del consumatore acquirente.

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