Nel contratto di compravendita di partecipazioni societarie l’oggetto immediato è solo la partecipazione sociale e non la consistenza patrimoniale o finanziaria della società. In casi di vizi di tal genere, l’acquirente può agire nei confronti del venditore, solo in presenza di specifiche dichiarazioni e garanzie rese da quest’ultimo.
IL FATTO:
Si é ormai consolidato a livello giurisprudenziale l’orientamento secondo cui il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale (e quindi la singola azione o quota) e soltanto quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta (cfr. Cass. Civ. nn. 15706/08, 16031/07, e n. 19161/07, nonché recentemente Tribunale Milano ord. 12.02.2016; in senso contrario cfr. Cass. Civ. nn. 18181/04 e 3370/04).
I vari rimedi legali previsti dal codice civile in favore dell’acquirente (ad esempio la garanzia per vizi ex art. 1490 c.c. o l’errore ex art. 1428 c.c.) non sono pertanto invocabili nell’ipotesi in cui successivamente al closing emergano sopravvenienze passive in relazione al patrimonio della società acquisita (ad esempio difformità dei beni); tali rimedi sono invece esercitabili solo in relazione a vizi delle partecipazioni (le azioni o le quote).
Ciò non si applica tuttavia se il contratto di compravendita di partecipazioni societarie include espresse e dettagliate dichiarazioni e garanzie da parte del venditore, con annessi obblighi di indennizzo a favore del venditore. La giurisprudenza ha infatti avuto modo di chiarire anche recentemente (cfr. Cass. Civ. 1693/2014) che tali pattuzioni hanno a oggetto obbligazioni accessorie al trasferimento del diritto oggetto del contratto, che sono volte a garantire l’esito economico dell’operazione, con l’importante corollario che ad esse si applicherebbe l’ordinario termine di prescrizione decennale (ben più favorevole all’acquirente rispetto a quelli previsti dagli artt. 1495-1497 c.c.).
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Nei contratti di compravendita di partecipazioni societarie appare fondamentale per l’acquirente ottenere dal venditore adeguate e precise dichiarazioni e garanzie in merito al patrimonio della società oggetto di acquisizione. Solo in tale caso, infatti, l’acquirente potrà far valere nei confronti del venditore gli eventuali vizi che dovessero successivamente emergere e garantirsi quindi da spiacevoli sorprese una volta subentrato nella gestione della società
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