DECRETO SOSTEGNI-BIS: MODIFICA DELL’ART. 125 SEXIES TUB SUGLI EFFETTI DELL’ESTINZIONE ANTICIPATA DEI CONTRATTI DI CREDITO CONCLUSI CON I CONSUMATORI.

Con la legge di conversione n. 106/2021 del c.d. “Decreto Sostegni-bis” (D.L. n. 73/2021, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, è stata introdotta, all’art. 11-octies, la modifica dell’art. 125 sexies del T.U.B. in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori, prevedendo che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”.

IL FATTO:

La nuova norma recepisce l’interpretazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2008/48 data dalla Sentenza della CGUE in data 11 settembre 2019 nella causa C 383-18 (c.d. Sentenza Lexitor), e si allinea all’interpretazione fornita dalla prevalente giurisprudenza di merito (in primis, i Tribunali di Torino e di Milano) stabilendo che il principio della onnicomprensività del rimborso deve includere non solo i costi c.d. “recurring”, ma anche i costi c.d. “upfront”, con esclusione delle sole imposte.

Il primo comma del nuovo art. 125 sexies del T.U.B. ha, inoltre, recepito un altro fondamentale principio relativo all’entità dei rimborsi, imponendo il criterio della “proporzionalità” in relazione alla vita residua del contratto, ossia il criterio del rimborso c.d. “lineare”, applicato dalla giurisprudenza di merito (e anche dai Collegi ABF prima della sentenza “Lexitor”), tale per cui l’importo da rimborsare è ottenuto dividendo la somma complessiva delle commissioni per la durata contrattuale (in mesi) e moltiplicando l’importo per la residua durata (in mesi) del contratto estinto anticipatamente.

Il secondo comma della medesima norma dispone poi, a valere sia per i contratti con i consumatori che per quelli con gli imprenditori, che “I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato”.

La norma introduce poi il “diritto di regresso” a beneficio del finanziatore nei confronti dell’intermediario del credito stabilendo che “Salvo diversa pattuizione tra il finanziatore e l’intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell’intermediario del credito per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito”.

Infine, la norma stabilisce che “alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti“.

Quest’ultima disposizione sembrerebbe convalidare, per i contratti già in essere, invece l’interpretazione restrittiva data, prima della novella, dalla Banca d’Italia nelle sue disposizioni di trasparenza e vigilanza che consentiva di non restituire gli oneri upfront (quali le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria) in quanto ritenuti (erroneamente) indipendenti dalla durata del prestito.

Resta invece immutata la previsione di “un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito” a favore del finanziatore in caso di estinzione anticipata del contratto da parte del cliente, di cui al previgente secondo comma dell’art. 125 sexies del TUB.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia in data 25 luglio 2021.

Gli intermediari dovranno quindi modificare la modulistica contrattuale (adottando di fatto il criterio del c.d. “tutto TAN”, ossia l’incorporazione nel tasso annuo nominale degli oneri connessi con il finanziamento) e le procedure di calcolo dei conteggi estintivi, abbandonando le logiche pre-Lexitor.

È molto probabile che si dovranno anche rinegoziare le convenzioni di distribuzione e gli accordi agenziali tra banche e società finanziarie, da un lato, e mediatori creditizi e agenti in attività finanziarie, dall’altro lato, per riflettere il nuovo assetto economico discendente dalla rivoluzione voluta dal Giudice di Lussemburgo.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

La modifica apportata dalla legge di conversione del Decreto “Sostegni-bis” all’art. 125-sexies del T.U.B. in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito con i consumatori, mira a risolvere i dubbi sorti a seguito della pronuncia della Corte di Giustizia UE dell’11 settembre 2019 (c.d. sentenza “Lexitor”), riconoscendo che. in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito, il consumatore ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, quindi oltre ai costi ricorrenti (ossia quelli che maturano nel tempo), anche quelli c.d. “upfront” (ossia quelli sostenuti per l’apertura della pratica, all’atto della concessione del finanziamento), con esclusione delle imposte.

La norma prevede poi che i contratti di credito devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e dei costi, specificando se, nel caso concreto, trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o, diversamente, quello del costo ammortizzato.

La Legge di conversione ha inserito anche il diritto di regresso del finanziatore verso l’intermediario finanziario, “per la quota dell’importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l’attività di intermediazione del credito”, salvo diverso accordo tra il finanziatore e l’intermediario.

A seguito di tale modifica, gli intermediari dovranno quindi modificare la modulistica contrattuale ed aggiornare le procedure di calcolo dei conteggi estintivi, in conformità con la nuova previsione.

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