Il Governo Italiano ha urgentemente disciplinato la sorte dei contratti di trasporto e di pacchetto turistico, prevedendo, in particolari circostanze connesse con l’epidemia SARS-CoV-2, il rimborso del prezzo per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell’art. 1463 c.c..
IL FATTO
Il diffondersi del virus SARS-CoV-2 è un’emergenza sanitaria globale che ha costretto diversi Paesi a mettere in atto forti misure di contenimento, quali il blocco dei porti e delle vie di comunicazione nonché divieti di spostamento a carico dei cittadini, causando un inevitabile arresto delle attività produttive e dei canali di distribuzione e fornitura.
Il Governo italiano ha emanato una serie di decreti d’urgenza, tra cui, in particolare, il Decreto Legge n. 9/2020, recante misure non solo sanitarie ma anche economiche allo scopo di attutire le conseguenze derivanti da tale emergenza.
L’art. 28, DL 9/2020, in merito ai contratti di trasporto aereo, ferroviario o marittimo, dispone che il vettore debba rimborsare il prezzo dei biglietti, o erogare voucher di pari valore, qualora gli acquirenti siano destinatari di misure restrittive della libera circolazione ovvero nel caso di viaggi aventi come destinazione le zone colpite dal virus.
Allo stesso modo, per quanto riguarda i contratti di pacchetto turistico, è prevista la possibilità per i soggetti obbligati alla quarantena ovvero destinatari di provvedimenti restrittivi della libera circolazione di recedere dai contratti di viaggio programmati per il periodo di ricovero. In questo caso, l’organizzatore potrà offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità almeno equivalente, il rimborso integrale o l’emissione di un voucher.
Il decreto espressamente qualifica la norma in commento come di “applicazione necessaria” ai sensi della normativa in materia di diritto internazionale privato (art. 17, L. 218/1995) e del Regolamento n. 593/2008 (detto anche “Roma I”). Avendo la norma rilevanza ai fini della tutela dell’ordine pubblico nazionale, la stessa troverà quindi applicazione a prescindere dalla legge applicabile al rapporto.
PERCHÈ È IMPORTANTE
Con riferimento ai contratti di trasporto o di pacchetto turistico, il Legislatore, a tutela dell’interesse del creditore, qualifica gli eventi connessi all’epidemia di SARS CoV-2 come eventi di forza maggiore tali da determinare l’estinzione del rapporto obbligatorio per la sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta del contratto.
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