Danno non patrimoniale

Robe LawyerCon sentenza n. 21059/16, la Corte Suprema di Cassazione è tornata ad esprimersi in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale, fornendo importanti chiarimenti e confermando la risarcibilità anche del danno esistenziale.

IL FATTO:

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte ha fornito importanti chiarimenti in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale. A seguito delle note sentenze gemelle delle Sezioni Unite del novembre 2008, il danno non patrimoniale era stato definito come categoria generale non suscettibile di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate, con conseguente necessità di operare una quantificazione esclusivamente unitaria. Con la sentenza qui in esame n. 21059 del 19 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha statuito che:

  • la diversità ontologica degli aspetti di cui si compendia la categoria generale del danno non patrimoniale impone, in ossequio al principio dell’integralità del ristoro, che in quanto sussistenti e provati essi vengano tutti risarciti e nessuno deve essere lasciato privo di ristoro;
  • deve escludersi che le Sezioni Unite, con le sentenze gemelle del 2008, abbiano negato la configurabilità e la rilevanza a fini risarcitori del c.d. danno esistenziale. Infatti, in dette pronunce, viene chiarito che gli aspetti o voci di danno non patrimoniale non rientranti nell’ambito del danno biologico, in quanto non conseguenti a lesione psico-fisica, ben possono essere definiti come esistenziali, attenendo alla sfera relazionale della persona, autonomamente configurabile allorquando la sofferenza e il dolore non rimangano più allo stato intimo ma evolvano, seppure non in “degenerazioni patologiche” integranti il danno biologico, in pregiudizi concernenti aspetti relazionali della vita;
  • nel liquidare l’ammontare dovuto a titolo di danno non patrimoniale il giudice deve tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi dello stesso nel singolo caso concreto;
  • per poter valutare se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sottostimato, non rileva il nome assegnato dal giudicante al pregiudizio lamentato dall’attore (biologico, morale, esistenziale), ma unicamente il concreto pregiudizio preso in esame dal giudice. E’, quindi, compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo al relativo integrale ristoro;
  • non è condivisibile l’assunto contenuto nelle note sentenze novembrine del 2008, secondo cui, allorquando vengano presi in considerazione gli aspetti relazionali, il danno biologico assorbe sempre e comunque il c. d. danno esistenziale. E’, infatti, necessario verificare quali aspetti relazionali siano stati valutati dal giudice e se sia stato in particolare assegnato rilievo anche al cambiamento di vita, all’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto, allo sconvolgimento dell’esistenza in cui di detto aspetto del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante. Tutti detti aspetti relazionali dovranno essere presi in considerazione ai fini della liquidazione del danno;
  • non è, invece, risarcibile il c.d. danno esistenziale in presenza di un mero “sconvolgimento dell’agenda” o della mera perdita di abitudini e di riti propri della quotidianità della vita e, in particolari di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità;
  • ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, i parametri delle Tabelle del Tribunale di Milano devono essere presi a riferimento quale criteri di riscontro e verifica anche in presenza di danno conseguente a sinistro diverso da quello stradale, ferma restando l’adeguata personalizzazione che dovrà essere operata dal giudice nel valutare l’effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza. La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi comprese quelle in precedenza adottate presso diversa autorità giudiziaria cui appartiene, integra violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art.360, comma 1 n.3, c.p.c..

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

La sentenza appare di particolare rilievo perché fornisce chiarimenti in merito alla risarcibilità del danno non patrimoniale e, in particolare, perché ammette la risarcibilità anche del c.d. danno esistenziale. Peraltro, con detto provvedimento la Suprema Corte ha finalmente indicato un criterio unitario di liquidazione del danno non patrimoniale su base nazionale, attraverso l’applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano da utilizzarsi anche in ipotesi di sinistri non derivanti dalla circolazione stradale (ferma restando l’adeguata personalizzazione che dovrà essere operata dal giudice nel valutare l’effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza).

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