La procedura concorsuale del concordato preventivo, come le altre procedure in sede fallimentare, deve rispettare il principio della postergazione del pagamento dei creditori chirografari rispetto ai creditori privilegiati; una recente pronuncia di legittimità afferma un ulteriore vantaggio pratico a favore di quest’ultimi (sentenza Cass. civ., 2 settembre 2015, n. 17461).
IL FATTO:
In materia di concordato preventivo, come nelle altre procedure fallimentari, la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l’adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura (e della liquidazione, in caso di concordato c.d. liquidativo) equivale a soddisfazione non integrale degli stessi in ragione della perdita economica conseguente al ritardo, rispetto ai tempi normali, con il quale i creditori munii di privilegio conseguono la disponibilità delle somme ad essi spettanti. Ciò che viene affermato dalla giurisprudenza di legittimità è il principio della soddisfazione del credito privilegiato in un’unica soluzione ovvero all’interno dei tempi di svolgimento della fase liquidatoria.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Sotto il profilo prettamente pratico, vale porre in evidenza che la mancata soddisfazione integrale dei creditori privilegiati si sostanzia in una perdita economica conseguente al ritardo nel pagamento da parte della procedura; difatti, avendo riguardo al rispetto dei tempi normali di adempimento dell’obbligazione pecuniaria, i creditori privilegiati non riescono a conseguire la disponibilità delle somme ad essi spettanti. Pertanto, la determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, co. 3, Legge fallimentare, costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata ex art. 160, co. 2, Legge fallimentare, tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di realizzo dei beni gravati in ipotesi di soluzione alternativa al concordato, oltre che del contenuto concreto della proposta nonché della disciplina degli interessi di cui agli artt. 54 e 55 Legge fallimentare (richiamata dall’art. 169). Alla luce di quanto sostenuto, i vantaggi pratici che i creditori privilegiati possono derivare dalla procedura di liquidazione sono: 1) richiedere per intero il pagamento del loro credito in unica soluzione e 2) nel caso di dilazione del pagamento, agire per richiedere i danni economici derivanti da tale comportamento scorretto da parte degli organi della procedura.
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