E’ fondata l’istanza cautelare di urgenza con cui il conduttore di un immobile ad uso commerciale chieda al Giudice di inibire l’escussione della garanzia rilasciata per il pagamento dei canoni di locazione. Ciò in considerazione del fatto che l’impossibilità di pagamento sia stata causata della chiusura dell’attività imprenditoriale, disposta dalle misure restrittive emanate per il contrasto della pandemia da Covid -19.
IL FATTO:
Con provvedimento del 12 maggio 2020, emesso inaudita altera parte, il Tribunale Ordinario di Bologna, a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c., ha ordinando alla banca, fidejussore, di non procedere al versamento delle somme reclamate dal locatore, ovvero assegni bancari rilasciati dal conduttore a garanzia del pagamento dei canoni di locazione, per il periodo aprile-luglio 2020. Ciò in virtù del fatto che l’impossibilità per il conduttore – un centro fitness ed estetica – di procedere al pagamento dei canoni era causata dai mancati incassi dovuti alla chiusura dell’esercizio, imposta dai recenti provvedimenti governativi contenenti le misure per il contrasto della diffusione del Covid-19, che avevano disposto il blocco della suddetta attività, a partire dallo scorso 24 febbraio.
La decisione è stata preceduta da quella di segno analogo emessa dal Tribunale di Venezia, in data 14 aprile 2020. I provvedimenti citati rappresentano le prime importanti decisioni in materia di rapporti di locazione e Coronavirus, con interessanti rilievi sulle forme di tutela processuale in pendenza dell’attuale normativa.
Premesso che il pregiudizio in caso di ritardo nella trattazione costituisce presupposto essenziale del provvedimento cautelare richiesto, nel caso di specie, il Tribunale di Bologna ha riconosciuto la sussistenza di tale pregiudizio e dichiarato l’urgenza della trattazione, nonché ha ritenuto integrati i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il Giudice ha infatti ravvisato tale ultimo requisito nel danno che parte ricorrente avrebbe subìto laddove la banca avesse proceduto per recuperare quanto versato alla parte garantita, in un contesto emergenziale, non favorevole.
Il Tribunale ha rilevato che nelle more dello svolgimento del contraddittorio è necessario concedere l’inibitoria nei confronti della Banca, attesa l’impossibilità del pagamento dei canoni imputabile alla chiusura dell’attività per effetto delle misure restrittive per il contrasto della diffusione del Coronavirus.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Alla luce della situazione di emergenza sanitaria che ha investito pressoché ogni settore produttivo, e più in generale gli equilibri economici dei soggetti coinvolti in rapporti contrattuali, si rende necessario un intervento normativo volto alla soluzione delle problematiche emergenti.
Nel settore delle locazioni commerciali, in particolare, si è assistito ad una vistosa manifestazione del disagio dovuto al fatto che il legislatore non abbia ancora provveduto ad introdurre norme adeguate a governare l’inedito contesto.
Di talchè, sino ad ora, per far fronte al contenzioso creatosi, si è fatto ricorso alle ordinarie tecniche di composizione, che tuttavia non paiono pienamente idonee ad assicurare soluzioni, non solo eque per i protagonisti direttamente coinvolti, ma anche e soprattutto funzionali, in un’ottica generale di tenuta del tessuto sociale.
Il provvedimento esaminato, emesso dal Tribunale di Bologna, così come il precedente emesso dal Tribunale di Venezia, testimoniano una tendenza giurisprudenziale, dalla quale si evince che i Giudici aditi abbiano ravvisato l’opportunità di riconoscere una tutela per le attività produttive e commerciali e per la loro sopravvivenza, in attesa di un auspicabile intervento del legislatore.
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