L’Agenzia delle Entrate si esprime in merito al trattamento, ai fini IVA, del contributo di provenienza comunitaria e degli acquisti di beni e servizi allo stesso riferibili: in particolare qualifica il finanziamento ottenuto come “movimentazione di denaro”, con la conseguente esclusione dello stesso dal campo di applicazione dell’IVA, e d’altra parte ammette la detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi effettuati utilizzando il predetto contributo.
IL FATTO:
Un consorzio ha richiesto all’Agenzia delle Entrate di confermare se il finanziamento pubblico comunitario erogato per il tramite della Regione potesse essere trattato come contributo fuori campo applicazione IVA non avendo natura di corrispettivo ed al contempo se l’IVA relativa ai costi sostenuti per svolgere i lavori e i servizi tecnici finanziati dal bando stesso, fosse detraibile.
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 80 del 22 marzo u.s., richiama quanto affermato in precedenza nella circolare n. 34/E del 2013 e, posto l’articolo 2, terzo comma, lettera a), del d.P.R. n. 633 del 1972, conferma che il contributo in questione deve essere qualificato come “movimentazione di denaro” e quindi escluso dal campo IVA,.
Per quanto riguarda la detraibilità dell’imposta sugli acquisti, l’Agenzia ha richiamato il principio contenuto nella circolare 20/E del 2015 secondo cui “per il soggetto destinatario dei contributi pubblici, il diritto di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi “finanziati” dai contributi fuori campo IVA, è soggetto alle regole di carattere generale che disciplinano il diritto di detrazione di cui agli art. 19 e seguenti del d.P.R. n.633 del 1972”.
Stante l’articolo citato, secondo cui ai fini della detraibilità dell’imposta assolta, occorre che gli acquisti siano inerenti l’attività economica svolta da verificarsi in base alle operazioni attive realizzate a valle, è stata riconosciuta spettante la detrazione dell’IVA assolta per i servizi di carattere organizzativo, amministrativo, legale e di segreteria necessari per l’effettuazione delle operazioni attive imponibili connesse al bando regionale di relativa partecipazione.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
La risposta si segnala per aver cristallizzato una posizione già sostenuta dall’Agenzia delle Entrate, in merito al trattamento dei contributi comunitari ai fini IVA e per aver ulteriormente circostanziato il necessario requisito dell’inerenza per poter esercitare il diritto di detrazione, ancorandolo alla tipologia di operazioni attive imponibili rese in esecuzione del bando regionale presupposto del contributo stesso.
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