Il 4 maggio 2016, con Delibera n. 19602, la Consob ha approvato l’introduzione dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), emanando, dopo una procedura di pubblica consultazione, il Regolamento di attuazione dell’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo n. 179 del 8 ottobre 2007, che ne disciplina il funzionamento.
L’ACF andrà a sostituire la Camera di Conciliazione e Arbitrato istituita presso la Consob e abrogata dalla L. 28.12.2015, n. 208 con effetto dalla data di avvio dell’operatività del nuovo organismo di risoluzione delle controversie.
IL FATTO:
Analogamente a quanto previsto per l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), è previsto l’obbligo di adesione in forma scritta da parte degli intermediari entro due mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, mentre la decisione del collegio non sarà vincolante per l’investitore, cui verrà sempre garantita la possibilità di ricorrere all’autorità giudiziaria. Nel caso in cui l’intermediario non dia esecuzione alla decisione del collegio, è prevista a suo carico la sanzione della pubblicazione dell’inadempimento sul sito web dell’Organismo e, a cura e spese dell’intermediario inadempiente, su due quotidiani a diffusione nazionale, nonché sulla pagina iniziale del sito web dell’intermediario, per una durata pari a sei mesi.
Gli intermediari saranno inoltre tenuti ad informare gli investitori in merito all’esistenza ed alle funzioni dell’ACF, “precisando che il diritto di ricorrere all’Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti”.
L’accesso all’ACF è del tutto gratuito per l’investitore e sono previsti tempi ridotti per giungere a una decisione (90 giorni dal completamento del fascicolo contenente il ricorso, le deduzioni e la documentazione prodotta dalle parti), anche grazie all’adozione di una procedura telematica per l’invio e la gestione del ricorso (cui si accompagnerà, ancora per due anni, la possibilità di inviare i ricorsi in formato cartaceo).
L’ACF potrà conoscere delle controversie con valore fino a 500.000 euro relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e di gestione collettiva del risparmio; nonché le controversie relative alla gestione dei portali di equity crowdfunding.
L’Arbitro ha un’organizzazione che si articola in un collegio decidente e in una segreteria tecnica, avente funzione di supporto. Il collegio è composto da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza, di indiscussa indipendenza e onorabilità. La Consob nomina direttamente il presidente e due membri del collegio, mentre la nomina dei restanti due membri avviene su designazione, per un membro, delle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e, per l’altro membro, del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti, riflettendo l’esigenza di rappresentare all’interno dell’organo i diversi interessi coinvolti. Il presidente dura in carica cinque anni, gli altri membri tre anni e possono essere confermati una sola volta.
L’obiettivo di tale iniziativa, che si colloca nell’ambito di un più generalizzato processo di incentivazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie dei consumatori, espressione della Direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013, recepita nel nostro ordinamentocon il D.lgs. 6 agosto 2015, n. 130, è quello di fornire un efficace strumento di tutela diretta degli interessi degli investitori, alleviando il carico di lavoro della giurisdizione ordinaria in materia di servizi di investimento.
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