Coniuge sopravvenuto e donazioni anteriori

Archivio cartaceoIn materia successoria, una interessante pronuncia di legittimità (Cassazione civile, sez. II, 07/03/2016,  n. 4445) ha affermato il principio secondo cui, nella successione ereditaria necessaria, il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio, poste in essere in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio.

 IL FATTO:

Il principio di equiparazione delle donazioni disposte anteriormente al sorgere del rapporto familiare, da cui deriva la qualità di legittimario del coniuge in seconde nozze, a quelle posteriori risponde alla ratio di determinare la quota della quale il defunto poteva liberamente disporre e, correlativamente, la quota di riserva spettante al legittimario.

La Suprema Corte afferma un principio di equità tra tutti i legittimari, senza distinzione alcuna in merito al momento in cui il soggetto acquisisce detta qualifica.

Viene correttamente osservato che, così come il figlio sopravvenuto ha diritto di chiedere la riduzione di tutte le donazioni disposte in vita dal proprio genitore, incluse quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di altro coniuge ormai non più tale, del pari, il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli nati dal primo matrimonio ha diritto di chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal coniuge deceduto in favore dei figli preesistenti (nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio), anche nel caso in cui le donazioni siano state poste in essere precedentemente al matrimonio.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

In tema, sotto il profilo pratico, la sentenza in commento è dirimente in quanto produce effetti dirompenti sul regime di circolazione dei beni di derivazione donativa, segnatamente dei beni immobili. Nella sostanza, i Giudici della S.C. consentono al soggetto, che diventi legittimario in prossimità della morte del de cuius, di richiedere la riduzione di donazioni effettuate dal donante anni prima dell’evento che dà luogo all’apertura della successione.

Tale principio, se pur già recepito dall’ordinamento con riferimento ai figli sopravvenuti, era oggetto di ampio dibattito con riferimento alla sua possibile estensione anche al coniuge in seconde nozze.

Pertanto, alla luce della sentenza in commento, si vuole segnalare come un soggetto legittimario che abbia ricevuto in donazione beni dal genitore/donante (in seguito testatore) debba necessariamente considerare, prima di disporre di tale bene, l’ipotesi che il donante possa in futuro contrarre nuove nozze con un soggetto che diverrebbe a tutti gli effetti erede legittimario del de cuius, con diritto di richiedere la riduzione delle donazioni effettuate, anteriormente al matrimonio, nel caso in cui le disposizioni testamentarie non soddisfino la quota di legittima a lui riservata.

In ultimo, si vuole segnalare il ruolo fondamentale che assumerà in sede giudiziale, nei confronti dei terzi acquirenti in buona fede, l’accertamento dello stato soggettivo di conoscenza, da parte del donatario che intenda disporre del bene, della circostanza che il donante abbia già contratto un secondo matrimonio.

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