Claims made e codice del consumo

justice-914231_1280In materia assicurativa, una interessante pronuncia di legittimità (Cass., SU, 6 maggio 2016, n. 9140) ha affermato il principio secondo cui, nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, la clausola claims made non è vessatoria. Tuttavia, l’indagine sulla meritevolezza della causa, ex d.lgs. n. 206/05, potrebbe portare ad una affermazione di nullità del contratto.

IL FATTO:

Il contratto di assicurazione per responsabilità civile con clausola claims made (c.d. a richiesta fatta) si caratterizza per il fatto che la copertura è condizionata alla circostanza che il sinistro venga denunciato nel periodo di vigenza della polizza (o anche in un delimitato arco temporale successivo, ove sia pattuita la c.d. sunset dose), laddove, secondo lo schema denominato loss occurrence (insorgenza del danno) – sul quale è conformato il modello delineato nell’art. 1917 c.c. -, la copertura opera in relazione a tutte le condotte, generatrici di domande risarcitorie, insorte nel periodo di durata del contratto. Risulta interessante evidenziare, sotto il profilo contrattuale, che esistono due modelli di clausola di claims made: a) clausole c.d. miste o impure, che prevedono l’operatività della copertura assicurativa solo quando tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, con retrodatazione della garanzia, in taluni casi, alle condotte poste in essere anteriormente (in genere due o tre anni dalla stipula del contratto); b) clausole c.d. pure, destinate alla manleva di tutte le richieste risarcitorie inoltrate dal danneggiato all’assicurato e da questi all’assicurazione nel periodo di efficacia della polizza, indipendentemente dalla data di commissione del fatto illecito. Principio consolidato vuole che solo la violazione di precetti inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità, non già l’inosservanza di norme, quand’anche imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, inosservanza che può costituire solo fonte di responsabilità per danni (cfr. Cass., civ. 10 aprile 2014, n. 8462; Cass. civ. 19 dicembre 2007, n. 26724).

PERCHÉ È IMPORTANTE:

In tema, sotto il profilo pratico, la sentenza in commento è dirompente per l’apertura che concede a favore del danneggiato-assicurato laddove individua la possibilità di applicare la disciplina di cui al d.lgs. n. 206/05, consentendo che, nel caso si verifichi un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, sia possibile chiedere la nullità del contratto ex art. 36 della citata legge. Pertanto, volendo chiarire le possibili azioni che l’assicurato può tentare di esperire, si può affermare che la clausola che subordina l’operatività della copertura assicurativa alla circostanza che tanto il fatto illecito quanto la richiesta risarcitoria intervengano entro il periodo di efficacia del contratto o, comunque, entro determinati periodi di tempo preventivamente individuati (c.d. clausola clams made mista o impura), non è vessatoria. Tuttavia, la clausola, in presenza di determinate condizioni, può essere dichiarata nulla per difetto di meritevolezza ovvero ex art. 36 del d.lgs n. 206/05, per il fatto di determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

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