Con particolare riferimento all’articolo 2112 c.c., concernente i diritti dei lavoratori, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1316 depositata il 19 gennaio 2017, chiarisce che affinché si possa parlare di cessione di ramo d’azienda, è necessario che il ramo ceduto sia funzionalmente autonomo.
IL FATTO:
La sentenza in esame pone termine alla causa promossa da un gruppo di lavoratori avverso l’ex datore di lavoro, il quale aveva ceduto come ramo d’azienda, ad altra società, il call center (o meglio, solo parte di esso) presso cui prestavano la loro attività lavorativa. Nei primi due gradi di giudizio l’operazione veniva configurata come cessione di ramo d’azienda. I lavoratori ceduti, pertanto, si rivolgevano alla Corte di Cassazione lamentando, in particolare, la mancanza di autonomia operativa del complesso ceduto, e insistevano affinché venisse modificata la decisione della Corte d’Appello. Nell’ipotesi in cui fosse negata la cessione di ramo d’azienda, infatti, il loro trasferimento sarebbe stato illegittimo.
Nella fattispecie di causa, oggetto della cessione erano stati, oltre a un gruppo numeroso di dipendenti, anche computer ed altri beni produttivi materiali. Tuttavia, nel percorso logico che ha condotto alla decisione, i giudici di legittimità hanno dato notevole rilievo al fatto che la società esternalizzatrice avesse solamente concesso in uso, alla società cessionaria, data base e i relativi software, essenziali per la prestazione del servizio.
Tale aspetto ha portato la Cassazione ad affermare che la separazione della proprietà di elementi patrimoniali, originariamente in capo alla società cedente, impedirebbe di riconoscere all’”articolazione aziendale” trasferita quell’autonomia richiesta per qualificarla come ramo d’azienda e, pertanto, il trasferimento dei dipendenti non sarebbe sorretto da una valida giustificazione.
Sulla scorta di tale deduzione, la Corte, accogliendo il ricorso dei lavoratori, chiarisce puntualmente che elemento costitutivo della cessione del ramo d’azienda è l’autonomia funzionale e operativa dell’insieme di risorse cedute, il quale deve essere in grado di provvedere, con i propri mezzi e risorse, e senza il supporto materiale od organizzativo del cedente, ad un determinato scopo produttivo.
In altre parole, il compendio ceduto deve essere finalizzato, già prima del trasferimento, allo svolgimento autonomo di un’attività d’impresa.
A tutela e garanzia dei lavoratori, dunque, viene stabilito che non costituisce cessione di ramo d’azienda il trasferimento di un complesso produttivo creato ad hoc, nell’ambito del quale i lavoratori non presentano “precisi legami organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how tali da individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non invece come una mera sommatoria di dipendenti“.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
La sentenza esaminata appare di notevole rilievo in quanto con la stessa la Corte di Cassazione, confermando un orientamento ormai consolidato, sancisce che, ai fini dell’art. 2112 c.c., si può parlare di cessione di ramo d’azienda solamente nel caso in cui il complesso ceduto sia in grado, già al momento del trasferimento, di provvedere ad uno scopo produttivo e sia in grado di svolgere autonomamente il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente.
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