CASO SUPERLEGA: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE EUROPEA RISCRIVE DAVVERO LE REGOLE DELL’ORGANIZZAZIONE DEI TORNEI DI CALCIO?

La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di seguito per brevità, anche “CGUE”) nella causa C-333/21, depositata il 21 dicembre, ha avuto una vasta risonanza mediatica alla luce dei possibili effetti che potrebbe determinare.

In questi giorni abbiamo assistito ad opinioni orientate – prevalentemente – a ritenere legittima la costituzione di una competizione di calcio internazionale tra club alternativa a quelle attualmente organizzate dalla UEFA.

La sentenza della CGUE, quindi, sfonda il tabù secondo cui, in base ai loro statuti, solo la FIFA e la UEFA possono legittimamente organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club in Europa?

IL FATTO

Come noto, la vicenda risale al mese di aprile 2021 quando un gruppo di top club europei, rappresentati dalla società spagnola “European Superleague Company” ha presentato il progetto di una nuova competizione calcistica internazionale – alternativa alle competizioni UEFA – denominata Superlega. FIFA e UEFA sin da subito si sono opposte al progetto, minacciando sanzioni a club e calciatori che avessero inteso parteciparvi.  La “European Superleague Company” ha quindi avviato un’azione giudiziale innanzi al Tribunale di Madrid nei confronti di FIFA e UEFA, sostenendo che le norme sull’approvazione delle competizioni calcistiche e sullo sfruttamento dei diritti media si pongono in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, ed in particolare con la disciplina a tutela della concorrenza. Il Tribunale di Madrid ha, quindi, richiesto l’interpretazione della CGUE con rinvio pregiudiziale.

LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

Il quesito del Tribunale di Madrid si concentra sulla compatibilità, con l’artt. 101 e 102 TFUE, di alcune previsioni degli statuti della FIFA e della UEFA, in particolare quelle che attribuiscono loro la competenza esclusiva di organizzare o autorizzare competizioni internazionali per club.

In estrema sintesi, vale rammentare che l’art. 101 TFUE sancisce il divieto di accordi e pratiche concordate restrittive della concorrenza, salvi i casi in cui tali intese siano idonee, in concreto, a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che ne deriva senza eliminare la concorrenza; mentre l’art. 102 TFUE stabilisce che è vietato, e perciò sanzionato, l’abuso di posizione dominante.

FIFA e UEFA sono associazioni di imprese nei confronti delle quali trova applicazione disciplina di tutela della concorrenza. Le previsioni dei loro statuti o le loro decisioni, dunque, potrebbero costituire un accordo vietato ai sensi dell’art. 101 TFUE, salvo che non risultino meritevoli di un’esenzione; inoltre, come detto, la circostanza che, l’organizzazione ed approvazione delle competizioni calcistiche per club è di esclusiva competenza di FIFA e UEFA, rende possibile che l’esercizio di tale potere costituisca un abuso di posizione dominante se non imperniato su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

LA SENTENZA

La CGUE ha preliminarmente osservato come l’organizzazione di competizioni calcistiche fra i club e lo sfruttamento dei diritti mediatici sono, evidentemente, attività economiche: in quanto tali, e in perfetta coerenza con un proprio orientamento precedente, esse devono essere esercitate nel rispetto delle regole che tutelano la concorrenza e la libera prestazione di servizi nell’Unione Europea.

Rilevando poi la posizione dominante di cui FIFA e UEFA godono nel settore del calcio internazionale, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che costituisce un abuso l’adozione e l’applicazione, da parte di tali organizzazioni, di norme che conferiscono ad esse il potere di (i) subordinare alla loro preventiva autorizzazione la creazione, sul territorio dell’Unione Europea, di una nuova competizione calcistica interclub da parte di un’impresa terza; e, (ii) controllare la partecipazione di società calcistiche professionistiche e di giocatori a tale competizione, a pena di sanzioni, senza che tali poteri siano disciplinati da criteri materiali e modalità procedurali in grado di garantirne la trasparenza, l’obiettività, la non discriminazione e la proporzionalità. Per quanto concerne lo sfruttamento economico dei diritti delle competizioni calcistiche, la sentenza ha chiarito che le norme stabilite negli statuti FIFA e UEFA – che riservano a tali associazioni la competenza esclusiva per lo sfruttamento dei diritti economici connessi a competizioni dalle stesse organizzate – risultano ammissibili purché FIFA e UEFA siano i titolari originari di tutti i diritti derivanti da tali competizioni e le connesse attività economiche siano esercitate in conformità a quanto previsto dagli artt. 101 e 102 TFUE. Viceversa, lo sfruttamento economico dei diritti delle competizioni alternative alle attuali, eventualmente organizzate da terzi, non è soggetto alle norme della FIFA e dell’UEFA.

Nella sentenza in esame, dunque, la Corte di Giustizia Europea, in continuità con il proprio precedente orientamento, ha confermato il principio secondo il quale il diritto dell’Unione Europea trova applicazione anche nel mondo dello sport. Ed in effetti, senza necessità di dover richiamare precedenti risalenti nel tempo (quali, ad esempio, su tutti il caso “Bosman”), la CGUE, nella sentenza del dicembre 2020 – causa T-93/18 International Skating Union/Commissione Europea, aveva già affermato che “il diritto della concorrenza dell’Unione Europea si applica alle azioni degli organi di governo dello sport, che spesso hanno il duplice ruolo di regolatore ed organizzatore degli eventi”.

Tuttavia, nella sentenza in commento, la Corte di Giustizia Europea non esclude in radice il diritto di FIFA e UEFA di autorizzare la partecipazione dei club loro associati a competizioni alternative. La funzione regolatoria e di controllo nel mondo del calcio in capo a FIFA e UEFA, compresa quella di autorizzare nuove competizioni organizzate da terzi, può risultare utile a tutelare alcuni principi specifici e propri dello sport ma, l’eventuale diniego di consentire la partecipazione di club associati e calciatori a competizioni alternative, deve essere giustificato da ragioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie e non basarsi quindi su norme arbitrarie che come tali, peraltro, si pongono in contrasto con la libera prestazione di servizi.

POSSIBILI SCENARI FUTURI

La c.d. Superlega rappresenterebbe un’alternativa alla competizione europea “UEFA Champions League” e non ai campionati nazionali. Oggi il sistema delle competizioni europee garantisce alla UEFA entrate per 3,5 miliardi di euro. Il 78% viene ridistribuito ai club che vi partecipano.

Peraltro, la costituzione di una Superlega non è una novità nel panorama europeo. In effetti, nella pallacanestro esiste già la Eurolega, competizione ad “invito” organizzata da un ente autonomo denominato “ECA”, e nel rugby esite la “United Rugby Championship”, competizione organizzata da 15 squadre associate a federazioni sportive europee e alla federazione sudafricana. In questi sport, pertanto, si disputano tornei nazionali e internazionali organizzati dalle relative istituzioni sportive e, parallelamente, competizioni sovranazionali autonomamente organizzate.

Tuttavia, a differenza di altri sport, il settore calcio costituisce un centro estremamente rilevante di interessi economici, mediatici e sociali che lo rendono un unicum nel panorama sportivo, quanto meno in Europa.

Ed in effetti, la tutela del funzionamento del sistema calcio, quale modello sportivo trasparente caratterizzato da un equilibrio competitivo che privilegia il merito sportivo, è un obiettivo meritevole di essere perseguito. Alla luce di tali considerazioni, FIFA e UEFA potrebbero adeguare le proprie previsioni statutarie e regolamentari ai principi sanciti dalla CGUE, identificando elementi giustificativi di condotte potenzialmente restrittive che siano inerenti e proporzionati al perseguimento di obiettivi meritevoli di tutela.

PERCHE’ È IMPORTANTE:

La CGUE consolida il proprio orientamento confermando che il diritto dell’Unione Europea, compresa la disciplina a tutela della concorrenza, trova applicazione anche nel mondo dello sport negli ambiti che possono essere oggetto di sfruttamento economico. Con la sentenza in commento, la CGUE non esclude il diritto di FIFA e UEFA di autorizzare competizioni alternative o la partecipazione dei club loro associati, e non ha stabilito che la cd. Superlega, di cui si è parlato molto in tempi recenti, si può fare. Ha stabilito che l’eventuale diniego all’organizzazione di competizioni alternative o complementari a quelle organizzate da FIFA e UEFA, o alla partecipazione di club e calciatori, deve essere giustificato da ragioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie.

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