In data 10 ottobre 2018 è stata pubblicata la Decisione n. BoS/18-340, emanata il 28 settembre 2018, del Bord of Supervisors dell’European Insurance and Occupational Pension Authority (“EIOPA”), Autorità che a livello dell’Unione Europea si occupa, fra l’altro, del coordinamento tra le Autorità di Vigilanza dei singoli Stati membri nel settore assicurativo.
IL FATTO:
La Decisione, pur se diretta al coordinamento delle Autorità di Vigilanza degli Stati membri, si incentra anche sulla possibilità, per gli intermediari autorizzati in uno Stato membro, di operare in un differente Stato membro (“Stato Ospite”) senza richiedere una nuova autorizzazione, scegliendo se distribuire prodotti in regime di libera prestazione dei servizi (in difetto di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato Ospite, “LPS”) ovvero mediante stabilimento (con una stabile organizzazione sul territorio dello Stato Ospite, “LdS”).
La Decisione fornisce alle Autorità di Vigilanza degli Stati membri dell’Unione Europea talune esemplificazioni di attività che possono essere svolte dall’intermediario in regime di LPS e che, pertanto, non sono indicative dell’esistenza di una stabile organizzazione dell’intermediario nello Stato Ospite, tra le quali a certe condizioni possono rientrare l’attività di marketing, i convegni, la pubblicità indirizzata a gruppi selezionati di utenti.
La Decisione chiarisce, rispetto alle distribuzione di polizze a distanza (mediante sito web), quali siano i limiti entro cui deve escludersi che l’intermediario stia svolgendo attività di distribuzione in altri Stati membri.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
La Decisione in esame può assumere rilevanza qualora si intenda estendere, anche in via ancillare, l’operatività degli intermediari già operanti in altri Stati dell’Unione Europea.
In questo senso, la Decisione sicuramente chiarisce quale sarebbe, in ipotesi, il regime (LPS o LdS) con cui tale attività di distribuzione potrebbe essere svolta nello Stato Ospite.
No Comments