Assemblea dei soci: i partecipanti devono essere identificabili

Businessmen and women in meeting (mid section)La Corte di Cassazione, con sentenza n. 603 depositata il 12 gennaio 2017, interviene a fare chiarezza circa il contenuto necessario del verbale di assemblea dei soci, sancendo, in particolare, l’annullabilità della delibera nell’ipotesi in cui il verbale, anche attraverso un foglio presenze allegato, non indichi l’identità dei partecipanti.

IL FATTO:

La vicenda, sulla quale la Corte di Cassazione si è trovata a dover giudicare, nasceva dall’impugnazione di due delibere assembleari aventi ad oggetto, rispettivamente, la nomina dell’amministratore unico e l’approvazione del bilancio. Parte attrice, in particolare, chiedeva l’annullamento delle deliberazioni in quanto i verbali di entrambe le assemblee non contenevano l’indicazione dei soci partecipanti (nel primo caso non era neppure stato redatto un foglio presenze, nel secondo, il foglio, pur compilato, non era nè allegato nè menzionato nel verbale).

La società convenuta si difendeva sostenendo che, per l’individuazione dei soci partecipanti all’assemblea, sarebbe sufficiente la sottoscrizione dei fogli presenze da allegare ai verbali delle assemblee.

Il Tribunale di Trieste, ritenendo fondata la domanda dell’attrice annullava le due delibere impugnate. La competente Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado.

La società, pertanto, si rivolgeva alla Suprema Corte, lamentando che i giudici d’appello avevano erroneamente ritenuto che il foglio presenze, correttamente redatto, non potesse essere considerato allegato al verbale in quanto quest’ultimo non ne faceva espressa menzione.

Inoltre, secondo la convenuta, i verbali erano sufficientemente chiari da permettere la comprensione del contenuto e degli effetti della deliberazione: e ciò, a maggior ragione, in considerazione del fatto che le delibere erano state adottate all’unanimità e che i soci che hanno partecipato rappresentavano la maggior parte del capitale sociale.

I giudici di legittimità, tuttavia, non ritenendo fondate le doglianze della società, rigettavano il ricorso.

L’art. 2375 c.c., infatti, chiaramente sancisce che “il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno“.

Secondo la Cassazione, tale nuova formulazione, derivante dalla riforma del 2003, elimina ogni dubbio e pone termine a quel dibattito dottrinale e giurisprudenziale nascente dalla disposizione pre riforma (in particolare, un orientamento riteneva che l’elenco dei soci non necessariamente dovesse essere allegato al verbale, ma era sufficiente che facesse parte dei documenti conservati dalla società).

Nel sistema vigente, pertanto, a pena di invalidità della deliberazione adottata, i nominativi dei soci partecipanti all’assemblea devono essere indicati nel verbale oppure in un foglio presenze ad esso allegato. Affinché il predetto documento possa considerarsi allegato è necessario che faccia corpo unico con il verbale: a tal fine deve essere espressamente menzionato nel verbale o, quanto meno, materialmente congiunto allo stesso.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza esaminata appare di notevole interesse in quanto, con la stessa, la Corte di Cassazione autorevolmente illustra la corretta interpretazione dell’art. 2375 c.c., così come novellato dalla riforma del 2003.

I nominativi dei soci partecipanti all’assemblea (favorevoli, astenuti o dissenzienti ad una deliberazione) necessariamente devono risultare dal verbale della stessa ovvero da un foglio presenze, il quale deve essere menzionato nel verbale o materialmente connesso allo stesso.

L’identificazione dei soci presenti in assemblea, infatti, rappresenta lo strumento principe attraverso cui il socio assente può valutare la legittimità di una deliberazione assunta ed, eventualmente, impugnarla.

Ma tale tutela può essere considerata effettiva solamente nell’ipotesi in cui la conoscenza dei soci presenti sia di facile ed immediato accesso.

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