L’Agenzia delle Entrate sembra orientarsi ad estendere l’abrogazione delle agevolazioni operanti ai fini delle imposte indirette (diverse dall’IVA) anche ai fini della tassazione dei trasferimenti di immobili a titolo di apporto a favore dei fondi immobiliari.
IL FATTO:
Si è avuta notizia di una posizione espressa dall’Agenzia delle Entrate, attraverso l’interpello n. 954-826/2015 a seguito di richiesta avanzata da Assoprevidenza, in materia di tassazione dei trasferimenti di immobili ai fondi immobiliari a titolo di apporto.
La posizione assunta dall’Amministrazione finanziaria sembra diretta ad estendere l’abrogazione delle agevolazioni, ai fini delle imposte indirette (diverse dall’IVA), contenuta nell’art. 10, comma 4 del D.Lgs. 23/2011, anche ai trasferimenti immobiliari a favore di fondi. In particolare, la pronuncia dell’Agenzia delle Entrate chiarirebbe che in forza di tale provvedimento sarebbero abrogate anche le seguenti agevolazioni:
Il tema appare controverso: la posizione dell’Amministrazione finanziaria sembrerebbe andare in senso opposto a quanto di recente affermato dalla giurisprudenza tributaria.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con sentenza n. 1699 del 18 gennaio 2018 si è espressa, infatti, indicando che l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa nel trasferimento di immobili ad un fondo immobiliare non costituisce un’agevolazione, ma un regime fiscale ordinario proprio di questa tipologia di negozi giuridici.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE
La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate ha già generato non pochi dubbi e polemiche nel settore e, se confermata, rappresenta un evidente segnale di disincentivazione all’utilizzo del trasferimento di immobili ai fondi immobiliari a titolo di apporto, con conseguente riduzione del relativo vantaggio e appeal per gli investitori.
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