Anche la pubblicità è protetta dal diritto d’autore.

Anche un messaggio pubblicitario può rientrare tra le “opere dell’ingegno” tutelate dalla legge n. 633 del 22.4.1941 sul diritto d’autore.

La creatività e l’originalità, presupposti indispensabili per la tutela, sussistono anche quando l’opera è caratterizzata da idee e nozioni semplici, già note ai soggetti operanti nel settore di riferimento, purché siano espresse e organizzate in modo personale ed autonomo.

Questo è quello che ha sancito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24062 depositata il 12 ottobre 2017.

IL FATTO:

La vicenda sulla quale la Corte di Cassazione si è pronunciata nasce dal giudizio instaurato da un’agenzia pubblicitaria avverso una società che le aveva commissionato la realizzazione di una campagna pubblicitaria finalizzata a promuovere l’apertura di un nuovo punto vendita.

In esecuzione dell’incarico ricevuto, l’agenzia aveva realizzato un primo catalogo promozionale e alcuni manifesti contenenti un messaggio pubblicitario (caratterizzato da una parte grafica e da una parte letterale). Successivamente, la committente aveva incaricato un’altra società per realizzare due ulteriori cataloghi.

L’attrice, dunque, citava in giudizio la società, chiedendo la condanna della stessa al risarcimento del danno causato dall’illegittimo utilizzo del risultato della propria attività creativa, ossia la realizzazione del messaggio pubblicitario.

All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale riconosceva la fondatezza della domanda di condanna.

A seguito del rigetto dell’appello proposto, la società committente condannata si rivolgeva alla Corte di Cassazione. La ricorrente, per quanto di nostro interesse, sosteneva che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere che il messaggio pubblicitario possa essere tutelato dal diritto d’autore. La stessa, inoltre, contestava l’originalità del messaggio realizzato in quanto, come avrebbe ammesso l’agenzia stessa, l’idea era stata suggerita proprio dalla committente. La società, infine, impugnava la sentenza in quanto i giudici dell’appello non avevano ritenuto provata la cessione dei diritti di sfruttamento economico dell’idea creativa.

Esaminati i motivi dell’impugnazione, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso.

Gli ermellini, infatti, accogliendo quanto sancito dai giudici di merito, hanno confermato che l’attività posta in essere dall’agenzia pubblicitaria, ossia la realizzazione di un messaggio promozionale, può, in astratto, essere tutelata dalla legge sul diritto d’autore, quale “opera dell’ingegno”.

Tale tutela, tuttavia, è accordata, in concreto, solamente nel caso in cui l’opera sia dotata dei requisiti di creatività e originalità, i quali, secondo la Corte di Cassazione, “sussistono anche quando l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti“.

Ebbene tale valutazione è riservata ai giudici di merito (preclusa, dunque, in sede di legittimità) i quali, nel caso in esame, avevano rilevato l’originalità e la creatività dell’idea portante della campagna pubblicitaria declinata nella sua forma espressiva, in quanto capace di veicolare “un messaggio facilmente riconoscibile e immediatamente comprensibile da parte del pubblico e quindi a catturare l’attenzione del consumatore“.

La Corte di Cassazione, inoltre, con riguardo alla doglianza relativa alla paternità dell’idea, ha rilevato, innanzitutto, che la ricorrente avrebbe dovuto indicare l’atto contenente la suddetta ammissione e che, peraltro, la deduzione risulterebbe radicalmente incompatibile con la domanda proposta in primo grado dalla stessa agenzia pubblicitaria, avente ad oggetto l’utilizzo non autorizzato della propria idea creativa.

Da ultimo, per quanto concerne la cessione dei diritti sull’opera, i giudici di legittimità hanno confermato quanto statuito dalla Corte d’appello, la quale aveva correttamente rilevato, tra l’altro, l’assenza della forma scritta, richiesta, dall’art. 110 della legge sul diritto d’autore, per la prova della trasmissione dei suddetti diritti.

 PERCHÉ È IMPORTANTE:

Il provvedimento in esame appare particolarmente interessante poiché, con lo stesso, la Corte di Cassazione, delineando il perimetro applicativo della legge sul diritto d’autore, sancisce la possibilità di estendere le tutele in essa previste anche all’attività pubblicitaria. Il messaggio promozionale, tuttavia, per poter essere considerato concretamente opera dell’ingegno deve essere originale e creativo.

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