Amministratori responsabili solo se non diligenti

Business Team Meeting Brainstorming Togetherness ConceptLa Corte di Cassazione, con sentenza n. 17761 dell’8 settembre 2016, in primo luogo, prende posizione in tema di responsabilità degli amministratori per le scelte gestionali compiute nell’adempimento del loro mandato, e, successivamente, chiarisce quali siano i criteri per valutare l’attinenza di un atto gestorio all’oggetto sociale.

IL FATTO:

La sentenza in esame pone termine all’azione di responsabilità promossa da una società avverso alcuni amministratori della stessa. A questi veniva imputata una condotta non conforme ai doveri di corretta e diligente amministrazione, per aver causato, con le proprie scelte gestorie, il depauperamento del patrimonio sociale.

In primo grado veniva pronunciata sentenza favorevole alla società ma già la Corte d’Appello, con sentenza che verrà confermata dalla Cassazione, rovesciava l’esito della causa, rigettando l’azione di responsabilità.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, un amministratore può essere considerato responsabile per i danni causati alla società, solamente laddove non abbia valutato, con la dovuta diligenza e con le dovute cautele, il rischio dell’operazione posta in essere.

A nulla rileva, ai fini della responsabilità, il compimento di scelte gestionali considerate inopportune dal punto di vista economico (perché, ad esempio, caratterizzate da un alto livello di rischio), le quali rientrano nella discrezionalità imprenditoriale (la cd. business judgement rule). Tali scelte tutt’al più potranno costituire giusta causa di revoca.

Per quanto concerne, invece, la valutazione della pertinenza con l’oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori, e la loro conseguente efficacia ex 2384 c.c. (il quale, al secondo comma, prevede che, di norma, ai terzi non può essere opposta l’estraneità di un atto gestorio all’oggetto sociale), la Corte sancisce che l’unico criterio da considerare è quello della “strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto stesso, inteso come la specifica attività economica concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell’ente“.

Non rilevano invece, o almeno non sono sufficienti, né il fatto che l’atto non sia ricompreso tra quelli rientranti nell’oggetto sociale risultante dallo statuto, né il criterio della conformità dell’atto all’interesse della società.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

La sentenza esaminata appare di notevole interesse poiché, con la stessa, la Suprema Corte detta due rilevanti principi circa gli atti compiuti dagli amministratori.

In primo luogo la Cassazione sancisce che gli amministratori non possono essere considerati responsabili nei confronti della società per le scelte gestorie ritenute inopportune sul piano economico.

In seconda battuta, viene chiarito che il criterio da seguire per valutare la pertinenza di un atto all’oggetto sociale è, essenzialmente, quello della strumentalità.

Per non perderti le novità e gli approfondimenti di Tonucci & Partners, iscriviti alle nostre newsletter

    Dichiaro di aver letto e compreso la Privacy Policy

    No Comments
    Leave a Reply