Al via nuove disposizioni in materia di green economy e risorse naturali.
IL FATTO:
È stata pubblicata in Gazzetta (il 18 gennaio 2016) la Legge n. 221 del 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali.”, collegata alla Legge di Stabilità, che entrerà in vigore il prossimo 2 febbraio 2016.
La legge apporta numerose modifiche oltre che direttamente al T.U. Ambiente (i.e. d.lgs. n. 152 del 2006), anche al codice degli appalti pubblici (d.lgs. n. 163 del 2006) e alla normativa in materia di energia e di edilizia.
Di seguito la sintesi delle più significative novità, suddivise per materia.
PROCEDIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE:
S.I.N., risarcimento del danno ambientale e ipotesi transattiva (art. 31 l. n. 221 del 2015):
inserito l’art. 306-bis al d.lgs. n. 152 del 2006. Nella spinosa materia dei S.I.N. (i siti di interesse nazionale particolarmente inquinati di cui si occupa il Ministero dell’Ambiente), la norma in commento istituisce la possibilità per il soggetto nei cui confronti il Ministero ha avviato le procedure di bonifica e di riparazione del danno ambientale ovvero ha intrapreso la relativa azione giudiziaria di formulare al Ministero una proposta transattiva nella quale vengano indicati gli interventi di riparazione primaria, complementare e compensativa, in un’ottica collaborativa privato – Amministrazione.
Misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio (art. 32 l. n. 221 del 2015):
modificato l’art. 205 del d.lgs. n. 152 del 2006. Viene istituito l’esplicito obbligo anche per ogni singolo Comune (e non più solo per l’ambito territoriale ottimale) del raggiungimento del 65% di raccolta differenziata. Oltre a ciò, si prevedono penalità in capo ai Comuni per l’inottemperanza a detto obbligo (consistenti in addizionali sul tributo di conferimento dei rifiuti in discarica), e, al contrario, al fine di favorire la raccolta differenziata, la riduzione del medesimo tributo modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata raggiunto, comunque superiore al 65%.
Incentivi per i prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero (art. 23 della l. n. 221 del 2015):
inseriti gli articoli 206–ter, quater, quinquies, sexies al d.lgs. n. 152 del 2006. Vengono istituiti accordi e contratti di programma per incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo o dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. Il Ministero dello Sviluppo Economico (di concerto con il Ministero dell’Ambiente) può in sostanza stipulare appositi accordi e contratti di programma aventi ad oggetto l’erogazione di incentivi in favore di attività imprenditoriali di produzione e di preparazione di materiali recuperati, così come in favore di soggetti economici anche pubblici che acquistano prodotti derivanti da detti materiali.
ENERGIA:
Disposizioni in materia di emissioni di gas a effetto serra e di impianti per la produzione di energia (articoli 12, 13, 15 della l. n. 221 del 2015):
Ai sistemi di autoproduzione di energia elettrica con ciclo ORC (Organic Rankine Cycle) alimentati dal recupero di calore prodotto dai cicli industriali e da processi di combustione spettano i titoli di efficienza energetica con le modalità e nella misura definite in una specifica scheda adottata dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. I sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione, nonché i sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari, e i sottoprodotti della lavorazione o raffinazione di olii vegetali sono inseriti nell’elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell’accesso ai meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili (D.M. 6 luglio 2012).
Ai fini della verifica circa il possesso del requisito temporale richiesto dall’art. 25, comma 1 del d. lgs. n. 28 del 2011 (“La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, è incentivata con i meccanismi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, con i correttivi di cui ai commi successivi.”) ovvero l’entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2012, non soltanto deve essere avvenuta l’entrata in esercizio commerciale dell’energia elettrica, ma anche l’entrata in esercizio commerciale dell’energia termica (disposizione di interpretazione autentica).
Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici (art. 41 della l. n. 221 del 2015):
limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente al 2 febbraio 2016, per uso domestico o professionale, al fine di una corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di gestione dei RAEE, per ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal GSE nel disciplinare tecnico adottato a dicembre 2012 (“Definizione e verifica dei requisiti dei ‘Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita’ in attuazione delle ‘Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti’ (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012)”».
APPALTI:
Garanzia a corredo dell’offerta (art. 75 del Codice):
L’importo della garanzia da presentare in sede di offerta, in forza della novella normativa, è ridotto:
– del 30%, anche cumulabile con la riduzione ottenuta in forza del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS;
– del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
Inoltre, sempre all’art. 75 del Codice, viene prevista un’ulteriore ipotesi di riduzione della garanzia a corredo dell’offerta: nei contratti relativi a servizi o forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui alle certificazioni relative ai sistemi suddetti, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea ECOLABEL UE.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del Codice):
In forza della modifica apportata dalla l. n. 221 del 2015, ora il bando di gara potrà stabilire quale criterio (suggerito direttamente dal Legislatore) di valutazione dell’offerta il possesso di un marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea ECOLABEL UE in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30% del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso (lett. e-bis dell’art. 83).
Inoltre, ulteriore criterio di valutazione aggiunto dal “Collegato”, è il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all’intero ciclo di vita dell’opera, bene o servizio, con l’obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un’economia circolare che promuova ambiente e occupazione (lett. f dell’art. 83).
Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici (art. 68-bis e 7 del Codice):
Con l’inserimento dell’art. 68-bis sorge l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di sostenibilità ambientale, attraverso l’inserimento nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti del Ministero dell’Ambiente già adottati nelle rispettive categorie di forniture e affidamenti (es. affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, del verde pubblico, di pulizia, arredi per l’ufficio, etc.), nonché in quelle oggetto degli ulteriori decreti ministeriali di adozione dei criteri ambientali minimi adottati per altre categorie di forniture e affidamenti.
In attuazione dell’art. 7 del Codice, così come modificato dalla L. n. 221 del 2015, l’Osservatorio dei Contratti Pubblici provvederà a monitorare l’applicazione dei criteri ambientali minimi di cui ai decreti del Ministero dell’Ambiente.
SCHEMA NAZIONALE VOLONTARIO “MADE GREEN ITALY”:
La l. 221 del 2015 ha poi istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato “Made Green Italy”, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali e internazionali.
Tale schema adotta la metodologia per la determinazione dell’impronta ambientale dei prodotti (PEF) come definita dalla Commissione UE (raccomandazione 2013/179/COM).
Con detta norma sono fissati 180 giorni di tempo per il Ministero dell’Ambiente al fine di adottare un regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento dello schema.
EDILIZIA:
Modifiche alla normativa in materia di edilizia e di silenzio assenso, a fini di tutela dell’assetto idrogeologico (art. 54 della l. n. 221 del 2015)
In base alle modifiche apportate dalla legge in commento, lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato in relazione a tutte le vicende riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, il quale fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte ed acquisisce presso le Amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi, gli atti di assenso delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio artistico (etc.).
Inoltre, in materia di permesso di costruire, l’art. 20 del D.P.R. n. 380 del 2001, come modificato, stabilisce che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo (30 giorni dalla proposta di provvedimento), ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 9, il quale – a sua volta – stabilisce che qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto a vincoli di assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, il termine decorre dal rilascio del relativo atto di assenso e che il procedimento è concluso con l’adozione di un provvedimento espresso.
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