L’Agenzia delle Entrate, nella recentissima risposta all’interpello n. 221 del 29 marzo u.s., ha affermato l’esclusione dal calcolo del reddito imponibile di lavoro dipendente, rilevante ai fini IRPEF, delle somme percepite dal dipendete a titolo di sconto per l’acquisto di prodotti della stessa società per cui lavora.
Sul tema, risulta utile precisare che l’art. 51 del TUIR (d.P.R. 917/1986), in base al principio di onnicomprensività, stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, tra questi rientrano anche i compensi in natura.
IL FATTO:
In particolare, nel caso in commento una società operante del settore dell’abbigliamento, al fine di rafforzare il proprio brand e la propria presenza sul mercato ha rappresentato l’intenzione di assegnare a tutti i propri dipendenti una “card sconto” nominativa, non cedibile e non cumulabile con altre promozioni analoghe. A tal fine, l’istante chiede se lo sconto, pari al 25%, possa rappresentare per i propri dipendenti un compenso in natura imponibile e, come tale, soggetto alla ritenuta in acconto IRPEF ex art. 23, D.P.R. 600/1973.
Come specificato nel quesito avanzato, il dipendente pagherebbe in ogni caso un prezzo superiore rispetto a quello che la Società pratica nei confronti dei soggetti legati da accordi di franchising o di somministrazione, nonché maggiore rispetto al costo sostenuto dalla stessa Società. A ciò, l’istante aggiunge che in alcuni periodi dell’anno, la medesima entità di sconto (25%) viene prevista anche per la normale clientela.
Sulla base di tali presupposti e richiamando alcuni documenti di prassi precedenti (ris. n. 26/2010; circ. n. 326/97), l’Amministrazione finanziaria ha precisato che nella fattispecie rappresentata non si ravvisi alcuno “sconto” fiscalmente rilevante, né materia fiscalmente imponibile, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli sconti d’uso. La rilevanza fiscale dello sconto applicato sul prezzo dei capi di abbigliamento acquistati dai dipendenti della Società istante genererebbe, infatti, una disparità di trattamento tra i clienti della Società che potrebbero acquistare la merce ad un prezzo scontato e i dipendenti della medesima che vedrebbero tassato il “vantaggio economico”.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Attraverso il documento di prassi in commento, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti indicazioni in merito alla portata della disciplina contenuta nell’art. 51 del TUIR, illustrando le condizioni al ricorrere delle quali, uno sconto previsto a favore di un dipendente per l’acquisto di prodotti della stessa società per cui lavora, non debba essere considerato come somma integrativa della retribuzione e pertanto non rilevante ai fini IRPEF per il datore di lavoro.