The Italian Data Protection Authority affirms that the transmission of the lists of the enrolled students to the Local NHSS shall be considered compliant with Legislative Decree n. 196/2003 (the “Privacy Code”).
IL FATTO:
Con il provvedimento urgente n. 365 del 1 settembre 2017, il Garante per la privacy è intervenuto in materia di diritto alla riservatezza degli alunni in relazione agli adempimenti connessi al Decreto Lorenzin (D.L. n. 73/2017, recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, c.1, L. n. 119/2017), il quale dispone la vaccinazione obbligatoria, gratuita, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale.
L’Ufficio Scolastico della regione Toscana aveva infatti chiesto all’Autorità di esprimersi sulla conformità alla normativa in materia di riservatezza dell’accordo formulato tra i vari enti coinvolti per consentire la verifica della regolarità vaccinale senza aggiungere oneri burocratici a famiglie e pubblica amministrazione, il quale prevedeva in concreto la trasmissione da parte degli istituti scolastici e i servizi educativi degli elenchi degli iscritti alle ASL.
Il Garante fa dapprima presente come una simile condotta risulti astrattamente in linea con il Codice, ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche possono comunicare ad altri soggetti pubblici dati personali, non aventi natura sensibile o giudiziaria, allorquando tale comunicazione, benché non sia prevista da una norma di legge o di regolamento […], sia necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali dell’amministrazione richiedente, verificando che tali finalità non possano essere altrimenti perseguite senza l’utilizzo dei dati oggetto della richiesta”.
Alla luce di ciò, considerato che l’invio degli elenchi degli alunni consentirebbe alle ASL di avviare tempestivamente la prevista attività di verifica delle singole posizioni, nonché di pianificare le attività necessarie a mettere a disposizione dei genitori la documentazione richiesta dal Decreto, l’Autorità sottolinea come le esigenze poste a base di tale flusso di dati risultino condivisibili, e, pertanto, l’accordo formulato dalla Regione Toscana sia legittimo anche sotto il profilo della tutela dei dati personali.
Discorso diverso va fatto per un eventuale trasferimento di informazioni dalle ASL alle scuole: tali dati – a differenza della lista degli iscritti – rientrano nella categoria dei dati sensibili, e potranno pertanto essere comunicati direttamente ai genitori degli iscritti al fine della loro regolarizzazione, ma non agli istituti scolastici.
Si rileva infine come il Garante estenda la portata del succitato provvedimento anche agli Uffici Scolastici incardinati presso le altre Regioni, con l’auspicio che un’applicazione nazionale del meccanismo di semplificazione possa portare vantaggi immediati sia in termini di organizzazione e chiarezza, che, in concreto, di incremento della copertura vaccinale.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Il provvedimento in esame è particolarmente rilevante in quanto riconosce espressamente la possibilità di anticipare parzialmente il regime semplificato di trasmissione dei dati che sarà operativo dall’anno scolastico 2019/2020, con immediati benefici che si sono potuti già riscontrare anche in termini di aumento delle domande vaccinali nella Regione interessata.
Informazione e semplificazione, uniti ad una grande attenzione alla tutela dei dati dei minori sottoposti all’obbligo imposto dal Decreto Lorenzin, si rivelano quindi strumenti indispensabili nell’azione intrapresa dal Governo nel tentativo di ristabilire tassi di copertura vaccinale in linea con gli altri paesi europei.
No Comments