Nelle prossime settimane partirà in Parlamento la discussione sulla Legge di Stabilità 2018, di cui è stata resa pubblica una prima bozza, che contiene alcune interessanti misure in materia di lavoro.
IL FATTO:
Con la prossima Legge di Stabilità il Governo ha intenzione di mettere in campo una serie di misure volte a promuovere l’occupazione e a ridurre il costo del lavoro.
Dal testo in circolazione già da qualche giorno, emerge innanzitutto l’incentivo in favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, assumano lavoratori con contratto di lavoro a tutele crescenti (d. l. 4 marzo 2015, n. 23), ai quali è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di un importo su base annua non ancora definito, ma che dovrebbe aggirarsi intorno a Euro 3.000,00.
L’esonero riguarda i soggetti che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e, limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, i soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.
Altro requisito è non essere stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato sia stato già parzialmente fruito l’esonero contributivo, venga nuovamente assunto da altri datori di lavoro, questi potranno beneficiare dello sgravio per il periodo residuo, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.
Di rilievo è la previsione secondo cui l’esonero contributivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, nonché ai datori che licenzino per giustificato motivo oggettivo il lavoratore assunto o altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l’esonero contributivo, nei sei mesi successivi alla predetta assunzione. Ciò comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L’esonero si applica anche nei casi di prosecuzione, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, di un contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della prosecuzione, nonché di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, fermo restando, in tale caso, il possesso del requisito anagrafico del lavoratore alla data della conversione.
L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100% con riferimento ai giovani provenienti dall’alternanza scuola-lavoro e da periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro. Sebbene non ancora inserito nella bozza di legge, lo sgravio totale dovrebbe riguardare anche le assunzioni nel Sud Italia e i Neet (giovani che non studiano e non lavorano).
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Lo sgravio contributivo è senza dubbio la misura più attesa da parte delle imprese, che hanno sempre un occhio di riguardo verso gli strumenti di riduzione del costo del lavoro.
Quello che dovrebbe partire dal 2018 deve fare però i conti con il disincentivo al licenziamento che il Governo ha voluto collegare all’esonero contributivo.
L’arco temporale di riferimento (sei mesi antecedenti e successivi alla data di assunzione del lavoratore con il beneficio dello sgravio) non è irrilevante e potrebbe rilevarsi un freno alle nuove assunzioni che s’intende incentivare con la misura in esame.
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