In a legal dispute between a German company and its distributor, the Advocat General Mr. Whal at the EU Court of Justice stated that the sale of luxury goods can be reserved to a selective distribution without breaching the EU competition rules.
IL FATTO:
Una società tedesca produttrice di cosmesi di lusso aveva vietato al proprio distributore nel territorio tedesco di ricorrere in modo riconoscibile a imprese terze (piattaforme web quale Amazon) non autorizzate per le vendite tramite Internet dei prodotti oggetto del contratto di distribuzione.
Il distributore, in violazione di detto divieto, si avvaleva di Amazon.de per la vendita delle merci del produttore il quale, pertanto, citava in giudizio il distributore avanti il Tribunale del Land di Francoforte sul Meno, affinchè esso gli vietasse di vendere i prodotti del marchio controverso on line mediante la piattaforma “Amazon.de”. Il Tribunale tedesco rigettava la domanda ed il Tribunale superiore del Land (competente per l’appello proposto dal produttore) rinviava la controversia alla Corte di Giustizia a cui chiedeva di stabilire se il divieto imposto ai membri di un sistema di distribuzione selettiva operanti nel commercio al dettaglio, di servirsi, in maniera riconoscibile, per le vendite a mezzo Internet, di imprese terze costituisca una restrizione per oggetto delle vendite passive agli utenti finali.
Pertanto, l’Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia, rassegnando le proprie conclusioni, ha evidenziato come la vendita di prodotti di lusso e prestigio, per loro natura elitari, possa essere riservata a canali di distribuzione selettivi senza che ciò leda il diritto di concorrenza, a condizione che i rivenditori vengano scelti sulla base di criteri oggettivi di natura qualitativa stabiliti in maniera uniforme per tutti e applicati in modo non discriminatorio per tutti i potenziali rivenditori, che la natura del prodotto in questione, ivi compresa l’immagine di prestigio, richieda una distribuzione selettiva al fine di preservarne la qualità e di assicurarne l’uso corretto, e che i criteri stabiliti non vadano oltre il necessario. Citando un precedente della Corte di Giustizia Europea del 25.10.1977 nel caso Metro SB-Grossmarket / Commissione (26/76), nel quale la Corte forniva alcuni criteri validi per comprendere se una fattispecie violi o meno il divieto di intese previsto dall’art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, l’Avvocato Generale ha ritenuto che il divieto posto dal produttore al distributore di servirsi in modo riconoscibile di piattaforme di terzi per la vendita on line dei suoi prodotti di lusso non ricade nel divieto di intese. Al contrario, detto divieto migliorerebbe la concorrenza basata sui criteri qualitativi preservando l’immagine di lusso dei prodotto interessati, dato che esso (i) garantisce che tali prodotti siano venduti in un ambiente che soddisfi i requisiti qualitativi imposti dalla testa della distribuzione; (ii) consente anche di premunirsi nei confronti dei fenomeni di parassitismo, evitando che gli investimenti e gli sforzi impiegati dal fornitore e da altri distributori autorizzati, vadano a beneficio di altre imprese.
Si resta pertanto in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia Europea.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
La posizione assunta dall’Avvocato Generale è importante perché legittima le scelte dei produttori di determinate categorie di prodotti, in particolare dei prodotti di lusso, di imporre ai propri distributori la scelta di canali di vendita selettivi al fine di preservare la qualità e l’immagine dei prodotti.
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