Sanzioni amministrative: esclusa l’applicabilità del principio del favor rei

justice-914231_1280La Corte Costituzionale ha confermato il principio dell’irretroattività della legge nell’ambito delle sanzioni amministrative, escludendo l’applicazione dell’eventuale normativa sanzionatoria più favorevole emanata successivamente al fatto.

IL FATTO:

Il Tribunale di Como ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 l. 24 novembre 1981, n. 689 nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi.

Il caso specifico riguarda la maxi-sanzione per il lavoro nero prevista dall’art. 3, co. 3, d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, norma che è stata in seguito modificata con la previsione di una riduzione del trattamento sanzionatorio nel caso in cui il lavoratore risultasse regolarmente occupato per un periodo di lavoro successivo.

Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione proposta avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Como con la quale era stata inflitta la summenzionata maxi-sanzione, ha ritenuto non applicabile la disciplina di minor rigore, non vigendo – erroneamente, secondo il giudice di prime cure – il principio di retroattività del trattamento sanzionatorio più favorevole in materia di sanzioni amministrative.

Secondo il Tribunale, avendo in più occasioni la Corte Europea attribuito natura penale ad alcune tipologie di sanzioni amministrative (ad esempio in materia di concorrenza e di manipolazione del mercato), in virtù dei principi espressi nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, anche nel caso di specie si sarebbe dovuta riconoscere la natura penale alla maxi-sanzione per il lavoro nero, avendo tale sanzione uno scopo non solo risarcitorio ma anche repressivo e punitivo.

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 193, ha sostenuto che la Corte Europea, nell’affermare il principio della retroattività del trattamento sanzionatorio più mite, non ha mai avuto ad oggetto il complessivo sistema delle sanzioni amministrative, bensì singole e specifiche fattispecie, in considerazione delle peculiarità delle stesse, che rimangono comunque delle eccezioni rispetto alla regola generale, costituita dai principi della irretroattività della legge e dal divieto di applicazione analogica di norme di carattere eccezionale, di cui rispettivamente agli artt. 11 e 14 delle preleggi.

Qualora si volesse, invece, accogliere la tesi del Tribunale di Como, il principio della retroattività della legge meno severa verrebbe impropriamente applicato all’intero sistema sanzionatorio amministrativo, così determinando un’illegittima invasione del raggio di azione del legislatore, il solo legittimato, nei limiti della ragionevolezza, a prevedere l’applicazione della legge successiva più favorevole solo in alcuni casi e ad escluderla in altri. E tale scelta non è irragionevole, perché la retroattività della legge prevista solo in alcuni settori dell’ordinamento risponde a scelte di politica legislativa in ordine all’efficacia dissuasiva della sanzione, anche in funzione della natura degli interessi tutelati.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte Costituzionale ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata.

PERCHÉ’ E’ IMPORTANTE:

La Corte Costituzionale ha chiaramente ribadito l’applicazione del principio dell’irretroattività della legge successiva più favorevole nell’ambito del sistema delle sanzioni amministrative, precisando che le eccezioni a tale regola possono essere previste esclusivamente dal legislatore in considerazione delle peculiarità dei casi specifici e degli interessi in gioco.

In ordine alla normativa sulla maxi-sanzione per lavoro nero, l’applicazione analogica del principio di retroattività è stato pacificamente escluso dalla Corte, dirimendo una questione che nel corso degli anni aveva sollevato non pochi dubbi interpretativi ed applicativi.

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