Call center outbound. Salvi i contratti di lavoro a progetto.

Customer ConceptSottoscritto, il 22 dicembre 2015, l’Accordo collettivo di settore.

IL FATTO:

Lo scorso 22 dicembre 2015 è stato sottoscritto l’accordo collettivo con il quale le parti sociali del settore hanno aggiornato i contenuti dell’intesa del 1 agosto 2013, che già regolava la prestazione dei collaboratori a progetto. La disciplina collettiva individua uno strumento per preservare il settore dei call center dalla “presunzione di subordinazione” che, dal 1 gennaio 2016, ormai accompagna tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa caratterizzati da un coordinamento organizzativo del committente.

L’accordo del 22 dicembre si riferisce ai soggetti operanti nelle attività di vendita di beni e servizi e di recupero crediti, attraverso call center c.d. outbound.

L’ambito di applicazione viene, tuttavia esteso, – rispetto al passato – a tutti i collaboratori che svolgono la propria attività in favore di imprese che applicano il contratto collettivo nazionale del settore telecomunicazioni.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

L’effetto più importante derivante dall’accordo attiene, però, alle previsioni normative del c.d. Jobs Act, in ordine al contratto di collaborazione a progetto. Come noto, infatti, dal 2016, tutti i contratti di collaborazione coordinata e continuativa vanno ricondotti alla disciplina del lavoro subordinato, ogni qual volta la prestazione del collaboratore sia etero organizzata dal committente, anche in ordine al luogo ed al tempo della prestazione.

E’ chiaro che questa disciplina avrebbe implicato numerose difficoltà operative per le collaborazioni del settore, dove è inevitabile un coordinamento organizzativo da parte del committente.

Peraltro, lo stesso d. lgs. 81/15 indica un espresso esonero, volto ad evitare di travolgere l’intera disciplina giuslavoristica del settore. Sono, infatti, esclusi dall’applicazione della presunzione de quo, i settori in cui le prestazioni dei collaboratori sono oggetto di una specifica disciplina collettiva.

Il settore dei call center – già prima dell’entrata in vigore del Jobs Act – era regolato da un’intesa collettiva che, però, riguardava espressamente solo una fattispecie, il lavoro a progetto, espressamente abrogata dal d.lgs. 81/2015.

Oggi, per garantire maggiore certezza, l’accordo del dicembre 2015, chiarisce espressamente che l’intesa del 2013 si applica solo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di quei soggetti che svolgano, al pari dei precedenti contratti a progetto, vendita di beni e servizi in regime di outbound.

L’accordo prevede, altresì, l’attivazione di un tavolo di confronto, al fine di garantire una complessiva e completa armonizzazione della disciplina collettiva con le nuove regole legislative.

All’esito, poi della risposta ad interpello del Ministero del lavoro, del  15 dicembre u.s., l’accordo ribadisce  alcuni concetti fondamentali in materia di rappresentatività. Infatti, il Minlavoro risponde a interpello evidenziando che possono determinare gli effetti previsti dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015 (in particolare, l’inapplicabilità della presunzione di subordinazione per alcune categorie di collaborazioni) solo gli accordi collettivi firmati da organizzazioni in possesso dei requisiti di maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale. Per il riconoscimento di tali accordi, la risposta a interpello (espressamente richiamata dall’accordo collettivo qui in esame) suggerisce la valutazione comparativa di alcuni indici sintomatici, quali il numero complessivo dei lavoratori occupati e delle imprese associate, la diffusione sul territorio nazionale e il numero di contratti collettivi sottoscritti

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