Società estinta: ammessa la notifica presso la sede sociale

Wooden Law GavelCon l’ordinanza n. 5253 depositata il 1° marzo 2017, la Corte di Cassazione interviene a fare chiarezza in tema di notifiche a società cancellate dal registro delle imprese, sancendo, in particolare, la validità della notifica effettuata presso l’ultima sede sociale.

IL FATTO:

L’ordinanza in esame è stata pronunciata dalla Corte di Cassazione nell’ambito del procedimento promosso dal creditore di una società, ormai estinta, al fine di ottenere la dichiarazione di fallimento della stessa.

La questione, in particolare, riguardava la validità della notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento, la quale era stata effettuata secondo il disposto dell’art. 15, co. 3, l. fall.

Tale articolo prevede che la notifica debba, innanzitutto, essere effettuata presso la casella di posta elettronica certificata della società. Nell’ipotesi in cui tale formalità non abbia esito positivo, la notificazione deve avvenire presso l’ultima sede risultante dal registro delle imprese e, qualora anche tale modalità non sia idonea a raggiungere lo scopo, la comunicazione deve essere depositata presso la casa comunale.

In primo grado, il Tribunale riconoscendo la legittimità della notifica aveva dichiarato il fallimento della società convenuta.

Il liquidatore e il socio unico avevano quindi impugnato tale sentenza sostenendo che, essendo la società estinta, la notifica tramite il deposito dell’atto presso la casa comunale, a seguito del fallimento della notifica presso la sede sociale, non potrebbe ritenersi lecita.

La Corte d’Appello, accogliendo il reclamo, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado.

Alla base di tale decisione i giudici d’appello ponevano la ratio stessa della norma prevista dall’art. 15, co. 3, l. fall., la quale è da individuarsi nella necessità di evitare comportamenti elusivi da parte delle società, le quali, al fine di sottrarsi al procedimento fallimentare, potrebbero semplicemente rendersi irreperibili presso la sede sociale. Tale finalità, secondo quanto stabilito dalla Corte d’Appello, è incompatibile con l’applicabilità della norma alle società estinte: in questo caso, infatti, l’irreperibilità presso la sede sociale è legittimamente riconducibile all’estinzione stessa e non, invece, a condotte fraudolenti.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non è dello stesso avviso.

Ai sensi della legge fallimentare, infatti, le società sono passibili di fallimento entro un anno dalla loro cancellazione dal registro delle imprese e, di conseguenza, le stesse, in deroga al principio generale, mantengono, in ambito fallimentare, la capacità di stare in giudizio.

Stante tale capacità processuale, argomenta la Suprema Corte, deve ritenersi assolutamente legittima l’applicazione dell’art. 15, co. 3, l. fall. anche alle società cancellate dal registro delle imprese.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

Il provvedimento oggetto di esame appare particolarmente interessante in quanto con lo stesso, la Suprema Corte, confermando un orientamento ormai consolidato, espone le ragioni in forza delle quali debba ritenersi lecita la notifica alla società estinta effettuata con le modalità di cui all’art. 15, co. 3, l.fall.

Precisamente, poiché ai sensi dell’art. 10 l. fall. le società possono essere dichiarate fallite entro un anno dalla loro estinzione, queste, per una sorta di fictio iuris, conservano la capacità processuale relativa al procedimento fallimentare: il ricorso introduttivo di tale giudizio, pertanto, deve ritenersi validamente notificato presso la sede sociale.

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