Banca d’Italia: entrate in vigore le disposizioni sulla procedura di valutazione di idoneità degli esponenti aziendali.

In data 1° luglio 2021 è entrato in vigore il provvedimento di Banca d’Italia del 4 maggio 2021 (pubblicato in G.U. n. 149 del 24 giugno 2021), recante le nuove “Disposizioni sulla procedura di valutazione dell’idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti” (le “Disposizioni”), emanate in linea con i requisiti e i criteri di idoneità stabiliti dal Decreto del MEF del 23 novembre 2020, n. 169 (il “Regolamento”).

IL FATTO:

Le Disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2021 e si applicano alle nomine effettuate successivamente a tale data, nonché alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del Regolamento (i.e. 30 dicembre 2020), ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II delle Disposizioni, ossia, in caso di procedura per la valutazione dell’idoneità dei componenti supplenti dell’organo di controllo (par. 3), assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo (par. 4), eventi sopravvenuti e rinnovi (par. 5), sospensione degli incarichi (par. 6), se successivi al 1° luglio 2021.

Con specifico riferimento agli intermediari finanziari, le Disposizioni hanno abrogato il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015 (Disposizioni di Vigilanza per gli intermediari finanziari), ad eccezione degli Allegati A, C e D e dell’indicazione, contenuta nella Sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti (“interlocking”).

Con riferimento alle banche, le Disposizioni hanno abrogato il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le Banche) e il Provvedimento “Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica” del 1° dicembre 2015.

Con riguardo agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, le Disposizioni hanno abrogato il Capitolo III, Sezione IV del Provvedimento del 23 luglio 2019 (Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica), ad eccezione dei riferimenti al divieto di interlocking, e la Sezione V, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti aziendali.

Le previsioni abrogate continuano, tuttavia, ad applicarsi alle nomine effettuate prima del 1° luglio 2021.

PERCHÈ È IMPORTANTE:

Il rispetto di quanto previsto dalle Disposizioni è di fondamentale importanza, in quanto esse definiscono tutti gli aspetti procedurali per la valutazione di idoneità degli esponenti aziendali, ivi inclusi i termini e le modalità per l’invio alla Banca d’Italia della documentazione comprovante l’idoneità di tali esponenti, sulla cui base l’organo competente dell’intermediario abbia condotto l’analisi dei requisiti, nonché termini e modalità per lo svolgimento da parte della Banca d’Italia delle verifiche di propria competenza.

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