By implementation of Decision (CFSP) 2020/1999 and Regulation (EU) 2020/1998 dated December 7th 2020, EU Council has introduced a restrictive measures framework meant to sanctioning individuals, entities and organizations in charge of severe human rights violations and abuses, regardless the place they were committed at. As part of a common foreign and security policy, European Union sets up, therefore, a sanctions regime as per “Magnitsky” style.
IL FATTO:
Lo scorso 7 dicembre 2020, pochi giorni prima della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la Decisione (PESC) 2020/1999 e il Regolamento (EU) 2020/1998, implementando un regime globale di sanzioni per gravi violazioni e abusi dei diritti umani nel mondo.
L’Unione Europea ha così introdotto un quadro di misure restrittive destinate a sanzionare, mediante il congelamento di fondi e risorse economiche nonché l’imposizione di divieti di circolazione, coloro che si rendano responsabili di gravi violazioni e abusi dei diritti umani, prescindendo dal luogo di commissione degli stessi.
Tali strumenti normativi, frutto dei lavori preparatori annunciati il 9 dicembre 2019 dall’Alto Rappresentante dell’Unione, finalizzati a istituire un regime di portata generale sul tema, sono il risultato tangibile dell’impegno dell’Unione Europea nella protezione attiva e su scala globale dei diritti umani e si collocano nell’ambito della più ampia strategia perseguita dal Piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia 2020-2024.
I rimedi sanzionatori oggetto della Decisione e del Regolamento UE sono ispirati al cosiddetto stile “Magnitsky” – nome dell’avvocato vittima degli abusi perpetrati dal sistema carcerario russo – ed erano stati già in precedenza adottati ed implementati da altre giurisdizioni, come, a titolo esemplificativo, quella statunitense con il “Magnitsky Act” del 2012 o quella inglese con il “Global Human Rights Sanctions Regulations” del luglio 2020.
In particolare, mediante il “EU Global Human Rights Sanctions Regime” (EUGHRSR) l’Unione Europea si è dotata di specifiche misure restrittive a carattere sanzionatorio, al fine di contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani, quali il genocidio, i crimini contro l’umanità, la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, la schiavitù, le esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, la sparizione forzata di persone, gli arresti o detenzioni arbitrari. Analogamente, le misure hanno ad oggetto anche altre violazioni o altri abusi dei diritti umani, tra i quali, la tratta di esseri umani, la violenza sessuale e di genere, violazioni o abusi delle libertà di riunione pacifica, associazione, opinione, espressione, religione e credo.
Destinatari delle misure previste per contrastare tali condotte possono essere persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili e/o altrimenti coinvolti e associati in gravi violazioni e abusi dei diritti umani. In tal modo, verranno sanzionati non soltanto i diretti responsabili, ma anche coloro che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale o che sono altrimenti coinvolti in tali atti, anche mediante la loro pianificazione, direzione, deliberazione, assistenza, preparazione, agevolazione o incoraggiamento.
Le sanzioni applicabili, previste dall’art. 3 della Decisione 2020/1999, sono, salvo deroghe (si pensi, ad esempio, agli scopi umanitari), il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da tali soggetti, nonché il divieto di circolazione e il divieto di mettere a loro disposizione o destinare a loro vantaggio, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche.
La decisione in merito all’applicazione di una misura restrittiva, come in caso di modifica del quadro sanzionatorio previsto, avviene su proposta di uno Stato membro o dell’Alto rappresentante dell’UE con delibera unanime del Consiglio; vaglio, quest’ultimo, oggetto di forti critiche, potendo la regola dell’unanimità risultare un utile strumento per contenente un eventuale inasprimento delle sanzioni o un ampliamento dei soggetti destinatari delle misure.
Quanto agli Stati membri, ai sensi del Regolamento, spetta a questi stabilire, ciascuno nell’ambito della propria giurisdizione, le misure necessarie per garantire l’attuazione delle disposizioni europee oltre che le sanzioni da applicare in caso di violazione delle stesse. Per l’Italia, sulla base di quanto indicato dall’Allegato II del Regolamento, è stata individuato quale autorità competente il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF), istituito con il D.L. n. 369/2001, convertito nella Legge n. 431/2001, il quale è già organo responsabile per l’attuazione delle misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità disposte dalle Nazioni Unite e dall’Unione Europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo nonché’ per il contrasto dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
Le misure restrittive implementate con il nuovo Regolamento, in ogni caso, esplicheranno una efficacia condizionante sulle modalità operative di imprese o di organizzazioni nell’ambito dell’Unione Europea, richiedendo alle prime una più approfondita e continua attività di monitoraggio e un’integrazione dei processi interni e ai secondi il congelamento di taluni fondi e risorse o il rifiuto di renderli disponibili.
PERCHÈ È IMPORTANTE:
Con l’EU Global Human Rights Sanctions Regime, l’Unione Europea si dota di un ulteriore strumento per contrastare le gravi violazioni e gli abusi dei diritti umani nel mondo, indipendentemente dal luogo della loro commissione.
Nel mirino del nuovo Regolamento rientrano non soltanto i diretti responsabili di tali violazioni, ma anche i loro mandatari, molto spesso rimasti impuniti e, ad oggi, destinatari di un quadro di misure restrittive individuali dal forte impatto economico.