The Supreme Court has recently stated, although in obiter dictum, that it is possible for the purchaser of shares to resolve the termination of the contract of the sale because of the different economic consistency of the company whose shares have been sold compared to that which was declared by the seller.
IL FATTO:
L’ordinanza in commento, la n. 22790 del 26 Novembre 2019 della Corte di Cassazione, origina dall’azione di risoluzione di due contratti di compravendita di pacchetti azionari promossa dall’acquirente in ragione della differente consistenza economica della società oggetto di cessione rispetto alla situazione descritta dall’alienante in occasione della compravendita.
In genere, il compratore di pacchetti azionari è esposto ai rischi riguardati il patrimonio o l’attività sociale, quali l’emersione di passività occultate ovvero l’evizione di beni sociali: a fronte di tali evenienze, infatti, si reputa comunemente che all’acquirente sia precluso invocare le norme del codice civile che sanciscono obblighi di garanzia a carico del venditore per evizione (artt. 1483e 1484 c.c.), vizi della cosa (artt. 1490 ss. c.c.), mancanza delle qualità promesse (art. 1497 c.c.) o quelle relative ai vizi del consenso, nella forma dell’errore (art. 1429 c.c.) o del dolo (art. 1440 c.c.), atteso che la garanzia per vizi prevista in materia di compravendita è finalizzata alla tutela dell’acquirente per vizi che rendano il bene inidoneo all’uso per cui è destinato, norma, questa, difficilmente applicabile ai contratti di compravendita di pacchetti azionari.
Si ritiene, infatti, che i contratti di compravendita di azioni o quote di società di capitali abbiano come oggetto immediato la partecipazione sociale, intesa come quell’insieme di diritti e obblighi di natura patrimoniale e amministrativa in cui si compendia lo status di socio e, come oggetto mediato, la quota del patrimonio sociale che la partecipazione rappresenta; di talché l’effettivo valore economico della quota attiene non tanto all’oggetto del contratto bensì alle valutazioni motivazionali dei contraenti.
Al contempo, in giurisprudenza risulta prevalente l’orientamento per il quale il cessionario di quote sociali, ove la singola quota ceduta non abbia le caratteristiche promesse per essere risultato il patrimonio sociale diverso da quello rappresentato dal venditore al momento della cessione, non può far valere gli eventuali vizi delle qualità promesse, salva l’ipotesi in cui le stesse parti abbiano espressamente previsto l’assunzione di un’obbligazione di garanzia in ordine alla consistenza patrimoniale della società ovvero si verta in materia di dolo.
L’ordinanza della Cassazione in commento, sebbene escludendo l’ammissibilità dell’azione si allinei all’orientamento maggioritario, in obiter dictum sembra ritenere ammissibili i rimedi di cui all’art. 1497 c.c. (mancanza delle qualità promesse) ovvero l’azione di cui all’art. 1453 c.c. (risoluzione per inadempimento), sulla considerazione che “le azioni (e le quote) delle società di capitali costituiscono beni di “secondo grado”, in quanto sono del tutto distinti e separati da quelli compresi nel patrimonio sociale, e sono rappresentative delle posizioni giuridiche spettanti ai soci in ordine alla gestione ed alla utilizzazione di detti beni, funzionalmente destinati all’esercizio dell’attività sociale”. In altri termini, secondo la Suprema Corte sarebbe difficile separare nettamente il valore delle azioni con le quote di capitale e di beni compresi nel patrimonio sociale, rendendo ammissibile l’azione di risoluzione di cui all’art. 1497 c.c. ovvero quella di cui all’art. 1453 c.c., qualora le condizioni si rivelino radicalmente diverse da quelle pattuite.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
L’ordinanza in commento risulta di particolare interesse in quanto la Corte di Cassazione sembra estendere, perlomeno in obiter dictum, ai contratti di compravendita di azioni/quote sociali alcune delle azioni previste a tutela del compratore. detta pronuncia è offre l’occasione per riflettere sull’utilità delle clausole di rappresentazione e garanzia circa la consistenza del patrimonio della società, il cui inserimento nel contratto consente di superare le incertezze sul tema.
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