Con l’ordinanza n. 411 del 13 gennaio 2020 la Corte di Cassazione ha ribadito un orientamento già esistente in giurisprudenza sulla base del quale, in sede di conversione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c., per determinare l’ammontare della somma dovuta per la conversione, si devono tenere in considerazione anche i crediti di coloro che hanno effettuato l’intervento nel procedimento esecutivo successivamente alla presentazione dell’istanza, ma prima della udienza nella quale il Giudice provvede in merito alla conversione.
IL FATTO
Il caso qui esaminato trae origine da una procedura esecutiva nel corso della quale il debitore esecutato presentava istanza di conversione del pignoramento ai sensi dell’art. 495 c.p.c. Successivamente alla istanza, ma prima della udienza per decidere sulla conversione, un creditore interveniva nel procedimento esecutivo e, pertanto, il Giudice dell’esecuzione, nel determinare la somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, teneva in considerazione anche il credito dell’intervenuto. L’ordinanza del Giudice veniva quindi opposta dal debitore con l’opposizione agli atti esecutivi sostenendo la tardività dell’intervento e comunque la irrilevanza del credito dell’intervenuto ai fini della conversione. Veniva quindi introdotto il relativo giudizio di merito che si concludeva con il rigetto dell’opposizione. Il debitore impugnava il provvedimento e la questione giungeva fino alla Cassazione la quale giudicava infondato il ricorso.
Nell’ordinanza n. 411 del 13.01.2020 la Corte, infatti, aderisce all’orientamento prevalente in forza del quale, nel determinare le somme dovute per la conversione del pignoramento, si deve tenere conto anche dei creditori intervenuti successivamente all’istanza, fino alla udienza in cui il Giudice provvede con l’ordinanza ex art. 495 c.p.c.
Tale principio trae origine da altro principio, quello della par condicio creditorum, in base al quale si può individuare un atteggiamento di favor del legislatore nei confronti degli interventi tempestivi nel procedimento esecutivo, in quanto trattasi di strumenti diretti a favorire la contemporanea soddisfazione di tutti i creditori e che prevalgono rispetto all’interesse del debitore a vedere liberati i propri beni.
Di conseguenza, nel determinare la somma dovuta ai fini della conversione del pignoramento, non si può non tenere in considerazione anche il credito degli intervenuti nella procedura esecutiva, anche se successivo alla presentazione dell’istanza, purché anteriore alla udienza per provvedere sulla istanza di conversione. La Corte, quindi, aderendo a tale orientamento, fa prevalere l’atteggiamento di favore dell’ordinamento verso i creditori intervenuti tempestivamente, rispetto alla liberazione dei beni del debitore dal vincolo del pignoramento.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE
L’ordinanza in commento è rilevante in quanto la Cassazione ha ribadito il principio in forza del quale il creditore intervenuto tempestivamente nel procedimento esecutivo ha diritto a richiedere che il proprio credito concorra nella determinazione della somma dovuta dal debitore in sostituzione del bene pignorato. Tale diritto prevale rispetto all’interesse del debitore a liberare i propri beni dal pignoramento. Pertanto, chi vanti un credito nei confronti di un soggetto contro il quale si è già instaurata una procedura esecutiva può intervenire nell’esecuzione anche successivamente alla istanza di conversione ex art. 495 c.p.c. e, se il suo intervento è anteriore alla udienza per decidere su detta istanza, il suo credito concorrerà a determinare l’ammontare dovuto dal debitore ai fini della conversione del pignoramento.
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