Azione di responsabilità: i limiti del danno risarcibile.

Il curatore fallimentare, in sede di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, deve dimostrare oltre all’inadempimento e al danno subito dalla società o dai creditori, anche il nesso di causalità tra il danno medesimo e le condotte censurate. I danni risarcibili, infatti, sono solamente quelli direttamente imputabili a specifici atti di mala gestio.

Questo è quanto ha sancito la Corte di Cassazione con l’ordinanza  n. 2659 del 30 gennaio 2019

IL FATTO:

La vicenda nasce dall’azione di responsabilità promossa, , ex art. 146 l. fall., dal curatore di una società a responsabilità limitata fallita, avverso l’ex amministratore unico della stessa, nonché contro gli altri amministratori succedutisi nel tempo. La curatela, in particolare, agiva in giudizio imputando ai suddetti convenuti la violazione dell’art. 2449 c.c., nel testo ante riforma, il quale precludeva agli amministratori di intraprendere nuove operazioni in presenza di una causa di scioglimento della società (nel caso concreto, l’annullamento del capitale sociale non reintegrato), e stabiliva, in caso di violazione, la responsabilità illimitata e personale degli stessi amministratori per gli affari intrapresi..

In primo grado, il Tribunale di Roma, ritenuta fondata l’azione promossa dal curatore, condannava l’amministratore unico e gli altri amministratori al risarcimento dei danni cagionati alla società.

A seguito dell’impugnazione proposta avverso la suddetta sentenza dall’amministratore unico, la Corte d’Appello, in parziale accoglimento del gravame, limitava la responsabilità dell’appellante ai soli danni riconducibili al periodo in cui lo stesso ha rivestito il ruolo di amministratore, escludendo, pertanto, le perdite verificatesi nel periodo successivo. La Corte territoriale, peraltro, quantificava il danno nell’ammontare delle perdite registrate nell’esercizio di sua competenza.

L’amministratore, successivamente, si rivolgeva alla Corte di Cassazione sostenendo che la Corte d’Appello avrebbe errato nel liquidare il danno risarcibile in un importo pari alla totalità delle perdite di esercizio, non essendo in alcun modo stata fornita la prova, oltre che del danno medesimo, del nesso causale tra il lamentato danno e le nuove operazione compiute dall’amministratore in violazione dell’art. 2449 c.c. (nel testo ante riforma) e quindi, alle violazioni poste in essere dallo stesso.

I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso.

La Corte di Cassazione, infatti, ha sancito chiaramente che quando il curatore esperisce l’azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. può far valere “soltanto la violazione dell’obbligo su di essi [n.d.r. gli amministratori] gravante per legge nella misura in cui esso si è tradotto in un danno per la società o per i creditori“, e non, invece, “la responsabilità diretta degli amministratori per le nuove operazioni verso i creditori

In considerazione di quanto sopra, dunque, gli ermellini hanno affermato che “nel caso in cui l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società trovi fondamento nella violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni […] non è giustificata la liquidazione del danno in misura pari alla differenza tra l’attivo ed il passivo accertati in sede fallimentare, non essendo configurabile l’intero passivo come frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, ma dovendosi ascrivere lo stesso, almeno in parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale”.

Nel caso di specie, dunque, la Corte d’Appello, nella sentenza cassata, non si è attenuta a tali principi, essendosi limitata ad escludere, dalla condanna dell’amministratore appellante, “solo le perdite subite dalla società dopo la cessazione della sua carica, mentre avrebbe dovuto estendere la valutazione anche agli atti compiuti nel corso della gestione del ricorrente, stante l’inammissibilità della valutazione automatica del danno“.

PERCHÉ È IMPORTANTE:

L’ordinanza in esame risulta di notevole interesse poiché, con la stessa, la Corte di Cassazione, sulla scia di un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, delinea chiaramente i limiti del danno risarcibile cui possono essere condannati gli amministratori in sede di azione di responsabilità promossa ex art. 146 l. fall..

Tale danno, in particolare, deve essere limitato esclusivamente alle perdite che siano direttamente e immediatamente riconducibili agli specifici atti di mala gestio imputati all’amministratore.

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