With judgement C-320/16 Uber France SAS the Court of Justice of the European Union established that the domestic regulation of a member state providing for restraints – also by means of criminal sanctions – for the service of intermediation between customers and persons offering road transportation services named “Uber Pop” shall not be notified in advance to the European Commission as set forth in section 1 of Directive 98/34/EC.
IL FATTO:
La questione che ha condotto alla pronuncia in esame si è sviluppata in Francia, ed ha avuto origine in sede penale, dove il ramo francese della ben nota piattaforma sviluppata dal colosso di San Francisco che offre servizi di trasporto automobilistico privato mediante app mobile è stata chiamata a rispondere di vari capi di imputazione, tra cui quelli di pratiche commerciali ingannevoli ed organizzazione illegale di un sistema di messa in contatto di clienti con persone che effettuano a titolo oneroso il trasporto di persone su strada, mediante veicoli aventi meno di dieci posti.
Il Tribunal de grande instance de Lille si è dunque rivolto alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiarire se sia necessario qualificare la normativa sanzionatoria interna applicabile al servizio “Uber Pop” come “regola tecnica” relativa ai servizi della società dell’informazione, con conseguente assoggettamento di tali misure all’obbligo di previa notifica alla Commissione ai sensi della Direttiva CE 98/34 oppure se, al contrario, una siffatta normativa riguardi un servizio nel settore dei trasporti, escluso dall’ambito di applicazione della suddetta Direttive.
Nell’ambito del proprio intervento la Corte ha in primo luogo delineato i confini del servizio in questione, consistente nel “mettere in contatto, mediante un’applicazione per smartphone e dietro remunerazione, conducenti non professionisti con persone che desiderano effettuare uno spostamento in area urbana, e nel suo ambito, come si è indicato al punto 10 della presente sentenza, il prestatore del servizio medesimo fissa le tariffe, riceve dal cliente il prezzo di ciascuna corsa per poi rimetterne una parte al conducente non professionista del veicolo, ed emette le fatture”.
La CGUE ha poi proseguito sottolineando come il servizio Uber Pop non possa affatto considerarsi limitato all’offerta di un semplice servizio di intermediazione tra passeggeri intenzionati ad effettuare uno spostamento in area urbana e conducenti non professionisti, bensì risulti “indissolubilmente legato all’offerta di servizi di trasporto urbano non collettivo” creata dalla stessa. La sussistenza di un simile legame si dedurrebbe, a detta della Corte, da quanto meno due indici rivelatori: (i) senza la piattaforma di intermediazione fornita dall’app i conducenti non sono in grado di erogare la propria prestazione; (ii) Uber esercita un’“influenza determinante sulle condizioni della prestazione fornita dai conducenti” (ad es. mediante la fissazione del prezzo della corsa, la ricezione di tale prezzo dal cliente ovvero esercitando un vero e proprio controllo sulla qualità dei veicoli e dei loro conducenti nonché sul comportamento degli stessi).
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, ne deriva che il servizio di intermediazione in questione non potrà essere qualificato come “servizio della società dell’informazione” ai sensi della Direttiva, bensì dovrà essere considerato come “parte integrante di un servizio complessivo di cui l’elemento principale è un servizio di trasporto” (come definito dalla Direttiva CE 2006/123), in quanto tale escluso dal relativo ambito di applicazione della suddetta normativa.
La Corte stabilisce dunque che la normativa penale francese in esame non risulta assoggettata all’obbligo di previa notifica alla Commissione previsto dall’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della Direttiva.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
Il provvedimento in esame è piuttosto rilevante in quanto rappresenta una conferma da parte del giudice europeo dei principi enucleati nella recentissima pronuncia C-434/15 Asociación Profesional Élite Taxi/Uber Systems Spain, S.L., principi che consentono agli Stati membri di agire, senza procedere a previa notifica alla Commissione, avverso ai soggetti che esercitino servizi di trasporto passeggeri senza licenza (quali, per l’appunto, Uber Pop), imponendo divieti e sanzioni, anche in ambito penale.
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