I soci accomandanti non possono nominare un amministratore provvisorio senza il voto favorevole del socio accomandatario.
IL FATTO:
I soci accomandanti, qualora abbiano sospeso unilateralmente l’unico socio accomandatario dalle sue funzioni di amministratore senza, al contempo, averlo escluso anche dalla società, non possono, altrettanto unilateralmente, nominare un amministratore provvisorio invocando l’art. 2323 del cod. civ. Ciò è quanto affermato da una recentissima ordinanza del Tribunale di Pistoia del 3/4/2018 che aderendo ad una precedente giurisprudenza della Cassazione (sentenza n. 12732 del 28/11/1992) ha accolto la richiesta di sospensiva cautelare dell’accomandatario proposta contro la delibera di nomina dell’amministratore provvisorio. Il ragionamento del Giudice di Pistoia si basa, inter alia, sul fatto che, ove ciò fosse consentito, si snaturerebbe la configurazione legale della società in accomandita semplice, in cui, tipicamente, l’accomandatario è titolare del potere gestorio a fronte di una personale ed illimitata responsabilità per le obbligazioni sociali. Qualora l’accomandatario fosse sostituito dall’amministratore provvisorio previsto dall’art. 2323 del cod. civ. si giungerebbe al paradosso di esporre il patrimonio personale dell’accomandatario alle conseguenze della gestione di un amministratore provvisorio che non ha nemmeno contribuito a nominare. Per tali ragioni, il Giudice di Pistoia ha ritenuto che la possibilità per gli accomandanti di nominare unilateralmente l’amministratore provvisorio attraverso il disposto dell’art. 2323 del cod. civ. sia possibile solo per i casi espressamente ivi contemplati, tra cui, l’esclusione dalla società dell’unico socio accomandatario, in quanto la predetta norma non è suscettibile di alcuna estensione analogica. In tutti gli altri casi, troverà applicazione il disposto dell’art. 2319 del cod. civ. che, coerentemente, con il tipo societario richiede ai fini della nomina dell’amministratore di una società in accomandita semplice il voto favorevole dell’unico socio accomandatario ovvero, qualora non ve ne sia solo uno, di tutti i soci accomandatari.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
Questa interpretazione dell’art. 2323 c.c. evita, inter alia, di esporre ingiustamente il patrimonio dell’accomandatario che non amministra la società in accomandita semplice alle conseguenze patrimoniali della gestione eseguita da un amministratore provvisorio che non ha contribuito a nominare e che, di fatto, potrebbe perseguire i soli interessi dei soci accomandanti che, come noto, non rispondono delle obbligazioni sociali oltre il valore del loro conferimento.
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