Accertata in sede di giurisprudenza di merito la legittimità dell’introduzione all’interno di un patto parasociale di una clausola del tipo “Russian roulette”, anche nel caso in cui la parte cui spetti il potere di determinare il prezzo della partecipazione non risulti vincolata ad alcun criterio predeterminato o oggettivamente verificabile ex ante.
IL FATTO:
Con la sentenza n. 19708 del 19 ottobre 2017, il Tribunale di Roma è intervenuto in materia di patti parasociali e clausole anti-stallo, affermando la liceità e la rispondenza ad interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 c.c. della clausola c.d. “Russian roulette”.
Prima di procedere è necessario un chiarimento: nonostante la summenzionata clausola possa presentarsi in formule con più varianti, lo schema più frequentemente utilizzato prevede che, in presenza di conflitti o stalli non altrimenti risolvibili (c.d. trigger events o dead-lock), venga conferita ad uno dei soci la facoltà di rivolgere un’offerta di acquisto all’altro socio, comunicando il valore che attribuisce alle partecipazioni rappresentative dell’intero capitale sociale e, quindi, percentualmente, il prezzo a cui è disponibile ad acquistare. Il socio oblato a quel punto potrà alternativamente accettare l’offerta e procedere con la vendita oppure acquistare la partecipazione dell’altro assumendo come base di determinazione del prezzo il medesimo valore prescelto dalla controparte.
Nel caso di specie, la clausola russian roulette era stata inserita in un patto parasociale sottoscritto nel 2006 dai due soci paritari di una S.p.A., ciascuno titolare di una quota pari al 50% delle azioni. A seguito del verificarsi di uno degli eventi di stallo specificamente individuati nel patto parasociale, uno dei soci aveva quindi deciso di avvalersi del meccanismo in esso previsto, finendo per acquisire – in assenza di esercizio del diritto potestativo di acquisto da parte dell’altro socio – l’intero capitale sociale. Il socio oblato aveva quindi convenuto in giudizio l’acquirente, chiedendo – tra le altre domande – di accertare la nullità della clausola oggetto di contestazione.
Il Tribunale di Roma, dopo aver analizzato i rilievi mossi dall’attrice, ha in primo luogo affermato che “la clausola della Russian roulette è un negozio legislativamente atipico”, avente la finalità di risolvere situazioni di stallo decisionale che ben potrebbero condurre, in ultima analisi, alla “dissoluzione dell’impresa economica” ed al conseguente avvio della fase di liquidazione e disinvestimento. Ebbene una simile finalità appare, a giudizio del Tribunale, “certamente meritevole di protezione da parte dell’ordinamento” ai sensi dell’art. 1322 c.c., in quanto consente di “salvaguardare il progetto imprenditoriale […] e di evitare i costi e le lungaggini della procedura di liquidazione”.
Ma vi è di più: la sentenza in esame si esprime anche sulla asserita nullità della clausola dovuta alla rimessione della determinazione del valore della partecipazione al mero arbitrio di una delle parti, escludendo alla radice una simile ipotesi. Il Tribunale riconosce infatti che il meccanismo previsto dalla clausola di roulette russa assicura, per la sua intrinseca struttura, l’equilibrio negoziale, indipendentemente da quale sia il criterio utilizzato per la determinazione del valore della quota da acquistare o vendere: tale equilibrio risulta garantito “dalla circostanza che la scelta tra l’acquisto e la vendita spetta alla parte che non ha operato la determinazione del prezzo”, con la conseguenza che la parte oblata potrà approfittare della situazione acquistando la partecipazione in caso di sottovalutazione della partecipazione, ovvero cedendola in caso di sopravvalutazione.
A chiosa del proprio ragionamento – e disattendendo in toto le domande formulate da parte attrice – il Tribunale conclude affermando l’impossibilità di ravvisare “all’interno del diritto societario alcuna norma imperativa implicita che vieti o renda illegittima ex ante una clausola antistallo del tipo della roulette russa, anche nel caso in cui la parte titolare del potere di determinare il prezzo non sia soggetta ad alcun criterio obiettivo da seguire e ciò a condizione che la clausola non porti, necessariamente, ad una determinazione iniqua”.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
La pronuncia in esame risulta di particolare interesse in quanto affronta in maniera completa e analitica il tema della validità della clausola c.d. roulette russa, ben argomentando in ordine agli svariati profili critici rilevati, e sostenendo una generica ammissibilità e legittimità della stessa, fatto salvo il riguardo dovuto alle particolarità del caso di specie.
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