A method of teaching cannot be subject to copyright.
The copyright law, indeed, does not recognize and protect intellectual works as such, but exclusively in the particular forms in which they are manifested.
This is what results from the decision of the Court of Milan n. 9538 filed on 22nd September 2017.
IL FATTO:
La vicenda sulla quale si è pronunciato il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia di impresa, nasce dal giudizio instaurato da una società di consulenza, la quale si affermava titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale relativi ad un corso di formazione in materia di negoziazione, oltre che al metodo d’insegnamento e ai materiali didattici forniti ai corsisti. La predetta società, in particolare, aveva citato in giudizio una concorrente, con la quale in passato aveva collaborato, la quale avrebbe violato i diritti dell’attrice mediante la realizzazione di un corso molto simile a quello erogato dall’attrice, e ciò grazie alle competenze acquisite durante la pregressa collaborazione.
La società convenuta, viceversa, si difendeva sostenendo che le modalità di insegnamento del metodo di negoziazione sarebbero liberamente disponibili e riproducibili da chiunque desideri farlo e che, comunque, il proprio metodo sarebbe sostanzialmente differente da quello proposto dall’attrice. Nessun plagio o contraffazione, dunque, sarebbe ravvisabile nella propria condotta.
Il Tribunale adito, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, ha accolto le difese della società convenuta, escludendo, nel caso concreto, un’ipotesi di contraffazione dei materiali didattici, del corso e del metodo di insegnamento e negoziazione, in ragione della rilevante diversità tra quelli dell’attrice e quelli utilizzati e proposti dalla società convenuta.
In particolare, dalla consulenza tecnica espletata in corso di causa è emerso che la società convenuta si sarebbe avvalsa di un proprio metodo di insegnamento e negoziazione “elaborato sulla scorta dell’esperienza maturata durante il periodo di collaborazione con l’attrice (n.d.s.), ma poi evolutosi in modo originale ed arricchito con numerosi elementi, frutto di un personale costrutto teorico che la distinguono dall’attrice (n.d.s.) sotto tutti i profili rilevanti“.
La proposta della convenuta, dunque, risultava originale e innovativa rispetto a quella della società attrice.
Il Tribunale adito, inoltre, ha ritenuto infondata anche la lamentata violazione di segreti industriali e commerciali che l’attrice collegava all’uso, da parte della convenuta, delle slides e dei casi pratici esplicativi. I giudici milanesi, in particolare, hanno rilevato che le slides costituiscono una prassi del settore e che, in ogni caso, nel caso concreto non sono dotate di alcun aspetto “che le possa far assurgere alla soglia di uno specifico know how proteggibile come segreto industriale“.
La sentenza in esame, considerati gli elementi del caso concreto, sembra toccare solo in maniera marginale la questione relativa alla possibilità che un “metodo” (nel caso di specie, didattico) possa costituire oggetto del diritto d’autore. Dalla pronuncia dei giudici lombardi, tuttavia, sembra doversi desumere che un metodo d’insegnamento, da intendersi come il complesso di nozioni sulle quali lo stesso si fonda, non possa, di per sé, essere tutelato come opera dell’ingegno. Invero, come si evince dall’art. 1 della legge sul diritto d’autore, oggetto di tutela non sono le idee in quanto tali, bensì le opere dell’ingegno in relazione alla loro forma espressiva, ossia il modo in cui esse vengono esposte.
Tale argomento, già proposto dal Tribunale di Milano in passato, viene ripreso anche dalla sentenza in esame nella quale si legge che “un conto sono la teoria e le nozioni sottese al corso“, ma altro “sono le modalità con cui queste nozioni sono insegnate ai partecipanti dei corsi, modalità che appunto costituiscono il metodo”.
PERCHÉ È IMPORTANTE:
La sentenza in esame appare particolarmente interessante poiché, con la stessa, il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in Materia d’Impresa, confermando quanto già in precedenza sancito, sembra escludere che un metodo d’insegnamento possa, di per sé, essere tutelato dalla legge sul diritto d’autore.
Il diritto d’autore, infatti, non tutela l’idea in quanto tale bensì la sua peculiare manifestazione, che assume la forma di un’opera percepibile ai sensi.
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