The principle that a salary cannot be reduced is no longer applicable if specific working conditions differ.

The Labour Section of the Court of Cassation has provided indications on the application for “guaranteeing  a minimum level of  salary” that cannot be extended to those wages that have been paid  for specific working conditions. Futhermore  the Court clarified that once the conditions for  which that part of the wage  had been granted cease to exist, the employer was no longer compelled to pay for it.

IL FATTO:

Un lavoratore ha proposto un’azione giudiziaria nei confronti della società sua datrice di lavoro, ritenendo illegittima la decurtazione dello stipendio che quest’ultima avrebbe operato al momento del suo rientro in Italia, dopo un lungo periodo di lavoro all’estero.

In particolare, il lavoratore ha lamentato la riduzione del trattamento economico accordatogli dalla società e percepito durante la sua permanenza all’estero.

In primo grado il dipendente aveva ottenuto una sentenza favorevole, con la quale gli era stato riconosciuto il diritto a percepire le corrispondenti differenze retributive.

In sede di appello, però, la sentenza era stata riformata, sul presupposto che il trattamento economico goduto all’estero fosse caratterizzato da una voce retributiva “ad personam” erogata per compensare la particolare situazione di disagio e di difficoltà strettamente connessa alla permanenza all’estero, che non poteva essere inserita nella retribuzione percepita per l’attività lavorativa svolta in Italia.

Proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte ha confermato la sentenza d’appello sostenendo che la garanzia dell’irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate.

In sostanza, una volta venute meno le condizioni sulla cui base quella determinata voce retributiva era stata erogata, non vi è motivo per cui il datore di lavoro debba continuare a corrisponderla.

PERCHE’ E’ IMPORTANTE:

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha affrontato una tematica caratterizzata dalla difficoltà di individuare lo spartiacque tra i diritti quesiti, ossia quei diritti che sono entrati oramai in maniera indelebile nel patrimonio del dipendente, rispetto a quelle posizioni non consolidate e non ancora qualificabili come di diritto soggettivo, suscettibili, pertanto, di subire modifiche e variazioni.

Nella concreta gestione aziendale dei cambi di mansione o della modifica delle modalità di svolgimento delle stesse, non è raro che ci si interroghi su come tali variazioni possano incidere sulla retribuzione percepita dai dipendenti.

La Suprema Corte fornisce, al riguardo, un importante chiarimento.

La questione non è di poco conto, incidendo indirettamente anche sul tema degli strumenti che le imprese hanno a disposizione per gestire, in modo flessibile, la forza lavoro.

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