With regard to dimensional requirements, ex art. 18, and by pointing out that the employer is in charge of the responsibility to provide the proof, Court of Cassation has emphasized that not only numeric analysis but also autonomy of the production unit is subject to examination.
On this point, the Court has also specified that the employer’s proof must be specific, needing the autonomy to be clear both in organizational and administrative terms.
IL FATTO:
A seguito del licenziamento subito, un lavoratore ha invocato la tutela reintegratoria ritenendo sussistente il requisito dimensionale prescritto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Sia il giudice del primo che quello del secondo grado, nel dichiarare l’illegittimità del recesso, ha accertato la sussistenza del requisito dimensionale necessario per l’applicazione della tutela reale, includendo nel computo anche i dipendenti addetti ad un’unità produttiva diversa da quella in cui lavorava il dipendente licenziato.
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per Cassazione per violazione dell’art. 18, sostenendo che il lavoratore non avrebbe contestato l’autonomia della diversa unità produttiva presa in considerazione ai fini del computo dei dipendenti, dovendo quindi tale autonomia ritenersi accertata.
Al riguardo, la Suprema Corte ha affermato che, ai fini della ripartizione dell’onere della prova, le dimensioni dell’impresa, così come la sussistenza del giustificato motivo del licenziamento, sono fatti impeditivi del diritto azionato dal dipendente, cosicché devono essere provati dal datore di lavoro.
Il lavoratore, infatti, non ha a disposizione gli elementi idonei a provare il numero di dipendenti occupati dall’impresa.
In merito, poi, al motivo del ricorso per Cassazione, ossia la mancata contestazione da parte del lavoratore dell’autonomia dell’unità produttiva, la Cassazione ha rilevato che la parte su cui incombe l’onere di allegare e provare i fatti, deve specificare le circostanze in modo dettagliato ed analitico, in modo da dare la possibilità all’altra parte di prendere posizione verso tali deduzioni.
In conclusione, poiché ai fini del requisito dimensionale di cui all’art. 18, il numero di dipendenti di un’unità organizzativa priva di autonomia deve essere sommato a quello dei lavoratori operanti presso l’unità organizzativa cui la stessa fa capo, il datore di lavoro che voglia rivendicare tale autonomia ha l’onere di provare, in maniera specifica, che tali unità sono autonome sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello amministrativo.
Solo in caso di puntuale allegazione, la mancata contestazione da parte del lavoratore può assumere rilevanza.
PERCHE’ E’ IMPORTANTE:
La ripartizione dell’onere della prova in materia di licenziamento è un argomento su cui si è ampiamente discusso in sede giurisprudenziale ed il fatto che ricada sul datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza o meno del requisito dimensionale prescritto dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori è oramai assodato.
Quel che la sentenza in esame evidenzia è che, ai fini dell’applicazione della tutela reale, il mero riferimento al numero di dipendenti operanti presso una determinata unità organizzativa può trarre in inganno, poiché potrebbe non essere determinante ai fini del requisito dimensionale.
Difatti, ciò che deve essere analizzato è anche l’autonomia dell’unità produttiva, sia sotto il profilo organizzativo che amministrativo.
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