Amendments to the Bank of Italy regulation on sanctions.

On February 7th, 2019, it was published on the Official Gazette nr. 32 the Bank of Italy Regulation that has amended the Bank of Italy “Regulation on sanctions and administrative sanctions procedure” dated December 18th 2012 (as amended).

The new provisions mainly aim at updating the sanctions procedure in compliance with the amendments set forth on the anti-money laundering sanction regime, by the Legislative Decree of May 25th 2017, no. 90, that has implemented in Italy the 4th Anti-money laundering Directive (i.e. Directive no 2015/849/UE).

 IL FATTO:

Le modifiche al Provvedimento Sanzioni mirano principalmente ad adeguare la procedura sanzionatoria per gli intermediari vigilati alle innovazioni apportate al regime delle sanzioni antiriciclaggio dal D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 (che ha recepito in Italia la IV direttiva antiriciclaggio 2015/849/UE).

Da notare che la Banca d’Italia, tenendo conto dei commenti e delle osservazioni ricevuti durante la fase di consultazione pubblica:

(i) ha previsto che sono soggetti alla procedura sanzionatoria i “titolari di funzioni di amministrazione, direzione o di controllo”, chiarendo, altresì, che la nozione di “titolari di funzioni di amministrazione, direzione o controllo” include non solo gli esponenti aziendali (componenti del C.d.A., del Collegio Sindacale e il Direttore Generale) ma anche le figure manageriali titolari di queste funzioni all’interno dell’organizzazione aziendale (es. i responsabili delle funzioni di controllo – audit, compliance e risk management –, incluso il responsabile antiriciclaggio);

(ii) ha fornito indicazioni più puntuali sui criteri dai quali può essere desunto il carattere grave, ripetuto, sistematico o plurimo delle violazioni.

Si segnala, infine, che è possibile notificare la contestazione delle violazioni a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

 PERCHÈ È IMPORTANTE:

Tale Provvedimento può avere un impatto sulle procedure interne e sul Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 degli intermediari vigilati, che dovranno valutare, altresì, l’eventuale estensione di coperture assicurative a favore delle figure manageriali responsabili.

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